E’ stata pubblicato sul Bur numero 33 del 9 aprile la delibera della Giunta Regionale numero 405 del 25 marzo 2013 con cui viene costituito un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti per la definizione di linee guida per la predisposizione dei regolamenti di polizia rurale, tenuto conto delle modifiche normative intervenute a livello comunitario e nazionale che comportano la necessità di uniformare ed aggiornare le vigenti disposizioni comunali. La politica comunitaria è intervenuta in modo assai rilevante infatti con particolare riferimento agli ambiti interessati dalle politiche agricole strutturali e di mercato, al benessere degli animali, alle direttive per la tutela delle acque, dell’aria e del suolo, all’ambiente, alla sicurezza alimentare.
Tale disciplina comunitaria, peraltro, è stata oggetto di recepimento in ambito nazionale e regionale con appositi provvedimenti. Di conseguenza, considerato l’elevato numero di disposizioni chiamate a disciplinare i settori in argomento e la complessità delle materie d’intervento – delle quali la regolamentazione degli enti costituisce attuazione specifica per l’ambito territoriale di riferimento con i connessi poteri di polizia amministrativa locale e giudiziaria – nonché la immediata riferibilità della stessa alla sovraordinata normativa comunitaria, nazionale e regionale, risulta opportuno predisporre delle linee guida regionali per la stesura dei regolamenti di polizia rurale, avvalendosi delle esperienze e professionalità necessarie.
Per l’adozione di linee guida regionali per la predisposizioneo l’aggiornamento dei regolamenti di polizia rurale, la Giunta regionale ha costituito un Gruppo di lavoro di tecnici ed esperti, secondo la composizione di seguito illustrata:
a) il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Dirigente regionale della Unità di Progetto Sicurezza urbana e Polizia locale, o un suo delegato;
c) il Dirigente regionale della Unità di Progetto Foreste e Parchi, o un suo delegato;
d) il Dirigente responsabile dell’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, o un suo delegato;
e) il Dirigente regionale della Direzione Difesa del suolo, o un suo delegato;
f) il Dirigente regionale della Unità complessa sanità animale e igiene alimentare, o un suo delegato;
g) il Dirigente regionale della Unità di Progetto Caccia e Pesca, o un suo delegato;
h) un rappresentante dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV);
i) un rappresentante del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali dell’Università degli Studi di Padova;
j) tre rappresentanti dei comuni del Veneto, individuati dall’Associazione Regionale Comuni del Veneto;
k) un rappresentante dell’Unioncamere del Veneto.
Possono partecipare ai lavori del Gruppo di lavoro, per presentare proposte, mozioni e/o pareri, su invito del Presidente, i Dirigenti di altre Strutture regionali, o loro delegati, nonché i responsabili di Associazioni professionali e delegati di altri Enti che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.
Come si ricorderà i regolamenti di polizia rurale trovano fondamento nell’art. 110 del RD 12 febbraio 1911, n. 297, “Regolamento per l’esecuzione della legge comunale e provinciale”, successivamente abrogato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, “Ordinamento delle autonomie locali”.
In base alla norma sopra richiamata i regolamenti di polizia rurale dovevano disciplinare – in ambito comunale – la gestione dei pascoli e della pastorizia, la prevenzione dei furti campestri, il controllo dei passaggi nelle proprietà private, la gestione delle acque consortili e pubbliche, azioni per il contenimento della diffusione di insetti, animali e piante nocivi all’agricoltura, la manutenzione della viabilità vicinale e comunale, nonché quant’altro attinente alla polizia rurale non regolamentato da altre fonti normative.
Nel corso dell’ultimo secolo i comuni hanno utilizzato il regolamento di polizia rurale per disciplinare altresì:
– le modalità per la corretta conduzione agronomica dei fondi, per l’utilizzazione delle terre incolte e dei relitti rurali;
– i criteri per la realizzazione degli interventi di miglioramento fondiario e per la tutela delle proprietà;
– la profilassi e l’igiene degli allevamenti, anche di carattere familiare o amatoriale;
– la gestione degli effluenti zootecnici, dei reflui oleari e dei sottoprodotti della vinificazione;
– la salvaguardia e il mantenimento delle fasce di rispetto, dei corridoi ecologici e delle aree naturali;
– la prevenzione degli incendi boschivi e campestri;
– la tutela del suolo, dell’acqua e dell’aria;
– la salvaguardia del paesaggio e la gestione di siepi e boschetti;
– l’edificazione ad uso abitativo e agricolo produttivo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2135 del c.c.;
– l’esercizio delle attività di raccolta dei prodotti spontanei nonché delle attività venatorie e della pesca;
– gli usi civici, le consuetudini e gli usi locali.
a cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 10 aprile 2013 – riproduzione riservata