Linee guida per l’atto aziendale, la Regione cambia la delibera ma non la corregge. Contrarietà Fvm-Sivemp
Avevamo salutato con favore l’intenzione della Giunta regionale di rivedere le Linee guida per la predisposizione dell’Atto aziendale e l’organizzazione dei Dipartimenti di prevenzione, convinti che si volessero “correggere”alcune disposizioni illegittime. Ora, dopo una prima lettura della nuova Dgr 2271, approvata nella seduta del 10 dicembre e non ancora pubblicata sul Bur, il direttivo regionale Fvm-Sivemp non nasconde tutta la propria perplessità. Nel provvedimento che revoca la “vecchia” 975 sono evidenti una serie di incongruenze e di gravi contraddizioni che non migliorano nella sostanza, per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi veterinari, il testo delle vecchie Linee guida. Rimangono quindi il nostro giudizio negativo e la nostra contrarietà. La delibera 2271
La nuova Dgr 2271 si ostina a prevedere solamente “almeno una struttura complessa”, in totale difformità con la legge Balduzzi e la sua circolare applicativa che stabiliscono e spiegano con chiarezza che le strutture complesse per i servizi veterinari debbano essere tre.
Anche la nuova delibera non recepisce quindi il dettato legislativo nazionale (e neppure il Piano socio sanitario del Veneto, se è per quello). Ma questa volta la Regione fa di più e introduce ulteriori elementi di confusione. Tutto questo lasciando, se possibile, ancora maggiore spazio alla “fantasia” delle aziende sanitarie locali e aprendo la strada a 21 interpretazioni organizzative diverse dei servizi veterinari del Veneto, rinunciando perciò a priori a creare un modello regionale unico e omogeneo e per questo dotato di una maggiore incisività e forza.
I direttori generali, viene scritto, potranno prevedere “fino a tre” strutture complesse o strutture semplici dipartimentali “in riferimento al numero dei macelli e al numero di capi di bestiame presenti sul territorio”.
Ora la legge Balduzzi stabilisce che il numero delle strutture complesse veterinarie sia tre e non vincola in nessun modo la loro qualificazione a parametri di alcun tipo. Tanto meno ai capi di bestiame o ai macelli. La mole di attività svolta quotidianamente dai servizi veterinari è molto più articolata e complessa e va ben oltre queste due tipologie di funzioni. Basti pensare anche solo al benessere animale degli animali di affezione, all’igiene urbana, alle attività di monitoraggio e ispezione nei luoghi di produzione e vendita di alimenti di origine animale… e si potrebbe continuare.
L’introduzione di questi parametri inoltre non solo è quantomeno singolare, ma è anche in aperto contrasto con altri indicatori elencati nelle Linee guida in un successivo punto laddove si legge “la qualificazione di tali servizi terrà conto delle risultanze delle prestazioni sanitarie Lea erogate dai Dipartimenti di prevenzione e riferite all’ambito Sanità animale e Sicurezza alimentare”…
Ma non basta. Nell’individuare l’area della Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare, cui afferiscono i tre servizi veterinari, il provvedimento stabilisce in modo sibillino che tale area sia “assimilabile a un Dipartimento funzionale”. Cosa significa “assimilabile”? O è un Dipartimento funzionale o non lo è!
Quanto poi al rispetto della legge Balduzzi nella composizione del Collegio di direzione di ogni Asl dobbiamo purtroppo constatare che nemmeno la seconda versione delle Linee guida ha dato attuazione alla previsione normativa che vuole che tutte le professionalità vi siano rappresentate: i veterinari infatti non vengono menzionati!
Il direttivo Fvm-Sivemp si ripromette una più attenta e approfondita disamina del nuovo testo deliberativo, ma anticipa sin d’ora che la propria battaglia per il rispetto della legittimità prosegue e che si riserva di mettere in atto tutte le azioni che in questo senso si renderanno necessarie.
Fvm-Sivemp del Veneto – 15 dicembre 2013