di Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti. Con il messaggio n. 3366/2015 l’Inps prende atto della decisione con cui il Tar del Lazio ha sancito che, nelle more della contrattazione collettiva, le assenze per visite mediche ed esami diagnostici possono essere imputate a malattia oltre che a permessi per documentati motivi personali. L’Istituto annulla, pertanto, il precedente messaggio n. 3629 del 27 marzo 2014 nella parte in cui attua le disposizioni contenute nella circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 con cui il dipartimento della Funzione pubblica imponeva ai dipendenti di giustificare l’assenza dal servizio per l’espletamento di visite mediche, esami diagnostici, prestazioni specialistiche, avvalendosi dei permessi per documentati motivi personali. La circolare del Dpf è stata impugnata davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio che, con le sentenze nn. 5711 e 5714 del 17 aprile 2015 ha accolto il ricorso dichiarando l’illegittimità del provvedimento.
Nella misura in cui impone ai dipendenti di giustificare l’assenza dal servizio per l’espletamento di tali visite avvalendosi “dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina del CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)”.
La circolare annullata dal Tar è indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni ed è intesa a dare applicazione all’articolo 55-septies, comma 5 ter, del Dlgs 165/2001, come introdotto dall’articolo 16, comma 9, della legge 111/2011 e successivamente modificato dall’articolo 4, comma 16 bis, del Dl 101/2013, convertito in legge 125/2013. La norma modificata prevede che qualora l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. Il dipartimento della Funzione pubblica ha interpretato la nuova disposizione nel senso che per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente “deve” fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei Ccnl, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca dello ore).
Il Tar del Lazio concorda con il Dfp che l’utilizzo della parola “permesso”, in luogo termine “assenza” che era utilizzato nel precedente testo normativo, non è stato logicamente introdotto a meri fini linguistici bensì per fare riferimento a modalità di regolazione della mancata prestazione lavorativa legate agli istituti contrattualmente previsti per giustificare un’assenza diversa dalla malattia intesa come stato patologico in atto.
I profili di illegittimità e le conseguenze
Purtuttavia, secondo il Tribunale amministrativo, la novella legislativa non può avere un carattere immediatamente precettivo ma deve comportare una più ampia revisione della disciplina contrattuale peraltro richiamata dalla stessa disposizione normativa. D’altro canto, lo stesso dipartimento della Funzione pubblica ha evidenziato, in una ipotesi di atto di indirizzo quadro all’Aran, che le assenze dal servizio per i motivi in argomento richiedono una specifica disciplina contrattuale in quanto “tali assenze presentano la caratteristica di non essere assimilabili in tutto all’assenza per malattia……e di essere entro certi limiti giustificabili per la particolare causa, consistente nelle esigenze di cura o di prevenzione”.
Pertanto, conclude il Tar Lazio, la circolare n. 2/2014 del Dfp è illegittima in quanto interviene direttamente su una materia che deve, invece, trovare attuazione nella disciplina contrattuale.
Di conseguenza, sottolinea l’Inps nel messaggio n. 3366/2015 in commento, il dipendente dovrà comunicare preventivamente all’amministrazione l’esigenza di assentarsi dal lavoro per effettuare la visita, la terapia e/o l’esame diagnostico e, qualora l’assenza sia imputata a malattia egli dovrà produrre l’attestazione rilasciata da una struttura pubblica, medico convenzionato o da una struttura o medico privato che indichi anche il giorno e l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura stessa.
Nulla vieta, ovviamente, che il dipendente utilizzi i permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina del Ccnl applicabile.
Conclude la circolare disponendo che nelle more di nuove definizioni le strutture Inps faranno riferimento al messaggio Hermes n. 19405/2011, paragrafo n. 2 pagina 2 e alla pregressa circolare n. 10/2011 Dfp, paragrafo n. 3, pagina 5, dedicato al titolo giustificativo di tale tipologia di assenze, alle modalità definite da orientamenti giurisprudenziali consolidati e alla configurazione delineata dagli orientamenti applicativi forniti dall’Aran.
Il sole 24 Ore – 27 maggio 2015