Breaking news

Sei in:

L’interpello. Produttori di caviale a reddito agrario. Il Fisco attribuisce alla produzione ittica il regime di tassazione su base catastale

La produzione di caviale è una attività agricola e rientra nel reddito agrario. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate nella risposta ad un interpello (protocollo 954-1328/2016) promosso dalla Federazione nazionale Coldiretti.

La fattispecie esaminata dall’Agenzia riguarda la attività di allevamento ittico seguita dalla eviscerazione del pesce allevato quest’ultima considerata attività agricola connessa. Come è noto le attività connesse rientrano nel reddito agrario qualora i prodotti ottenuti siano compresi in un apposito decreto ministeriale e quello attualmente in vigore è il Dm 13 febbraio 2015.

Tale provvedimento comprende anche la «produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essicazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0)». Quindi anche la lavorazione dello storione rientra a pieno titolo fra queste attività connesse. La richiesta di interpello riguardava la raccolta delle uova di storione che dopo essere state lavate, sgranate e salate vengono conservate in apposite celle frigorifere per il mantenimento della loro temperatura a zero gradi. L’Agenzia ha preventivamente acquisito un parere dal ministero delle Politiche agricole. Le conclusioni cui giungono ministero ed Entrate è quella di includere nella voce relativa alla produzione e lavorazione del pesce anche il caviale e la motivazione è interessante.

Il decreto del 2015 nell’elencare le attività di lavorazione del pesce incluse fra quelle connesse, ha richiamato il codice Ateco ex 10.20.0; quando il codice è preceduto dalla locuzione ex si dovrebbe fare riferimento solo alle voci espresse nel decreto ministeriale e non a tutte quelle comprese nel predetto codice. In questa occasione invece la motivazione della inclusione della produzione di caviale è giustificata, secondo l’Agenzia, perché è compresa nel codice Ateco 10.20.0 ancorché non ripetuta nel decreto ministeriale 13 febbraio 2015.

Tale modalità di lettura della tabella ministeriale potrebbe essere di aiuto per altri prodotti quali ad esempio il prosciutto crudo, la coppa e simili. Infatti il citato decreto prevede la voce«produzione di carne essiccata, salata e affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0)»; in tale codice sono comprese anche le attività di stagionatura di prosciutti che però non sono esplicitati nel decreto ministeriale e quindi è incerta la loro classificazione nel reddito agrario.

Per quanto riguarda il caviale che è un derivato dello storione invece la tassazione su base catastale viene ora confermata dalle Entrate.

Si ricorda che il caviale ai fini Iva non è compreso nella parte prima della tabella A e quindi non usufruisce della detrazione mediante le percentuali di compensazione in base all’articolo 34 del Dpr 633/72. L’aliquota Iva per le cessioni è quella ordinaria del 22 per cento.

Gian Paolo Tosoni – Il Sole 24 Ore – 11 aprile 2017

site created by electrisheeps.com - web design & web marketing

Back to Top

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.