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L’Intervento. Professioni più tutelate contro l’esercizio abusivo. Il Dlgs sulle sanzioni penali chiarisce i contorni della condotta abusiva

Il Governo rafforza la tutela contro l’esercizio abusivo delle professioni. Il Dlgs sulle sanzioni penali (il n. 28/2015, pubblicato ieri) chiarisce i contorni della condotta abusiva, ribadendone la rilevanza penale. Infatti, individua gli elementi che escludono tale rilevanza con rinvio alla sede civile, quando l’offesa è tenue e segue a comportamento non abituale.

Ma cosi determina e rafforza gli elementi che identificano il reato, quando esistono. La risposta sanzionatoria dovrà quindi tener conto di entità dell’offesa, circostanze del fatto, personalità dell’autore e natura del bene tutelato.

Ma il Dlgs non stabilisce solo un principio generico di non punibilità: disciplina un “filtro”, con tre criteri su cui incardinare il giudizio di «particolare tenuità del fatto», secondo il primo comma del nuovo articolo 131-bis del Codice penale: la particolare tenuità dell’offesa (che implica di valutare le modalità della condotta) e l’esiguità del danno o del pericolo; la non abitualità del comportamento (l’autore non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza né aver commesso altri reati di stessa indole).

La non abitualità chiarisce che nulla cambia per l’esercizio abusivo delle professioni: le attività «tipiche e regolamentate» hanno un grado di complessità tale che di solito sono svolte da soggetti che hanno studiato ma non hanno superato l’imprescindibile filtro dell’esame di Stato. Stando ad una condotta abituale il reato resta perseguibile con l’articolo 348 del Codice penale. Dunque, solo dopo un accertamento rigoroso di tali condizioni da parte del giudice,lo Stato potrebbe rinunciare ad applicare una pena per attuare una tutela risarcitoria e/o restitutoria tipicamente civile.

Inoltre, il Dlgs prevede che il giudice, nel valutare il fatto, oltre ai rigorosi limiti normativi, debba tener in conto le istanze della persona offesa e dello stesso indagato o imputato, le cui contrapposte ragioni devono emergere nella dialettica procedimentale. Il Dlgs introduce infine le modifichenecessarieaifinidell’iscrizioneinunappositocasellariogiudiziario dei provvedimenti in materia di particolare tenuità del fatto.

Dunque, non solo nulla cambia sulla perseguibilità del reato. Ma il Dlgs di fonte governativa si aggiunge al «Ddl Marinello» sull’esercizio abusivo delle professioni, già approvato al Senato e oggi all’esame della Camera. Con questo ulteriore intervento si prevedono la reclusione fino a due anni (e non più fino a sei mesi) e una multa fino a 50 mila euro (e non più fino a 506 euro), oltre alla confisca delle attrezzature degli strumenti utilizzati. Non solo. Nel caso di professioni o arti sanitarie, la pena per lesioni gravi è la reclusione da sei mesi a due anni; per lesioni gravissime diventa da un anno e sei mesi a quattro anni. Un quadro complessivo che rafforza il sistema ordinistico, il cui valore sociale è commisurato alla garanzia della qualità della prestazione.

Marina Calderone – Il Sole 24 Ore – 19 marzo 2015 

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