Sei in:

Inps. Liquidazione pensioni 2012. Fissati i coefficienti di rivalutazione di retribuzioni e redditi pensionabili

1a1a3_coefficiente_rivalutaz_pensCon il messaggio n. 6167 del 6 aprile 2012, l’Inps ha comunicato, in via definitiva, i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensioni aventi decorrenza nel 2012. I suddetti coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A) sia a quella relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (quota B). Infatti, per il ottenere l’importo complessivo della pensione da liquidare, occorre sommare le due quote (quota A + quota B) dei contributi posseduti dagli assicurati, dopo opportuna rivalutazione. Si otterrà così l’importo mensile spettante al lavoratore.

Si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, aumentato di un punto percentuale, per rivalutare i periodi di lavoro coperti da contribuzione prestati dal 1° gennaio 1993 in poi; mentre per i periodi di lavoro svolti fino al 31 dicembre 1992, la rivalutazione delle retribuzioni avviene applicando i coefficienti previsti dalla legge 297/1982, pari all’indice annuo del costo della vita, senza l’aumento di un punto percentuale.

Si ricorda che non sono oggetto di rivalutazione le retribuzioni dell’anno di decorrenza della pensione e di quello immediatamente precedente. L’Inps, dunque, riporta nelle tabelle di quest’anno i coefficienti del 2012 e del 2011 pari a uno, per poi aumentarli successivamente.

Pronti i coefficienti per la liquidazione delle pensioni

Fissati, per l’anno 2012, i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni

Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 6167 del 6 aprile 2012, ha comunicato per l’anno in corso i nuovi coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione. In particolare, i coefficienti si distinguono in “quota A” e “quota B”: le prime si riferiscono alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993; mentre le seconde riguardano le anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, così come stabilito dal D.Lgs.n. 503/1992.

Il calcolo – Al riguardo, è utile capire come si arriva a determinare l’importo pensionistico. Premessa la complessità del meccanismo di calcolo, la somma finale è costituita da una serie di calcoli rappresentati dalla somma, da una parte, dell’anzianità contributiva posseduta dagli assicurati fino alla data del 31dicembre 1992 e, dall’altra parte, dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 in poi. In maniera analitica, è da sottolineare che un taglio netto al metodo di calcolo della retribuzione pensionabile si è avuto con la riforma Amato (D.Lgs. n. 503/1992), con la quale è stato stabilito che per i lavoratori dipendenti iscritti per la prima volta a una forma previdenziale obbligatoria la retribuzione pensionabile venisse calcolata non più sugli ultimi cinque anni retributivi precedenti la pensione, ma estesa a tutta la contribuzione versata nel corso della vita lavorativa. Però è stato stabilito che per i soggetti che potevano far valere 15 anni di contribuzione alla data del 31dicembre 1992 la retribuzione annua pensionabile venisse determinata con riferimento agli ultimi dieci anni di contribuzione precedenti la pensione. Successivamente e in via transitoria, nella fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, la stessa Legge di riforma n. 335/1995 ha previsto che i periodi di riferimento fossero costituiti dai consueti cinque anni aumentati del 50%, elevati poi al 66,6% per i periodi lavorati da gennaio 1996 in poi, del numero delle settimane comprese tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto sino a un massimo di dieci annidi retribuzione per i lavoratori dipendenti, mentre per i lavoratori autonomi il periodo di ricerca viene elevato sino al massimo di 15 anni. Per quanto concerne i lavoratori che invece facciano valere alla data del 31 dicembre 1992 un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione pensionabile è determinata dai cinque anni di retribuzione aumentati dei periodi di contribuzione presi in misura intera, compresi tra il 1° gennaio 1993 e la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione senza alcun limite massimo.

La rivalutazione – Per quanto concerne il meccanismo della rivalutazione delle retribuzioni, è da ricordare che esso opera in base all’indice dei prezzi al consumo (FOI), con l’aumento di un punto percentuale per i periodi di lavoro, coperti da contribuzione, prestati dal 1° gennaio 1993 in poi. Invece, per quanto riguarda i periodi di lavoro che sono stati svolti fino alla data del 31 dicembre1992, la rivalutazione delle retribuzioni deve essere eseguita applicando l’indice annuo del costo della vita (L. n.297/1982), cioè senza l’aumento di un punto percentuale. Dopo il calcolo delle due quote di pensione, scaturenti dall’applicazione dei rispettivi coefficienti di rivalutazione, l’importo mensile spettante al lavoratore, a titolo di pensione, sarà dato dalla somma delle due quote.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)

Msg. 6-4-2012 n. 6167

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell’anno 2012.

Emanato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 6 aprile 2012, n. 6167 (1).

Si comunicano i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nell’anno 2012.

I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (allegato 1) che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (allegato 2).

Come già comunicato con il Msg. 29 marzo 2012, n. 5498, il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla L. n. 335/1995 relativamente all’anno 2011, da utilizzare per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2012, è pari a 1,016165.

Con il Msg. 4 aprile 2012, n. 6021 è stata comunicata la media delle aliquote contributive relativa al periodo 2002-2011 gli assicurati che esercitano il diritto di opzione nell’anno 2012.

Le procedure informatiche delle pensioni sono state conseguentemente aggiornate.

________________________________________

Allegato 1

 Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell’anno 2012

Quota A

 (Validi per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993)

 1920    2.110,8996

1921    1.784,2369

1922    1.795,0035

1923    1.805,4623

1924    1.744,0664

1925    1.552,5468

1926    1.439,2683

1927    1.574,2378

1928    1.698,6522

1929    1.671,9198

1930    1.726,6541

1931    1.911,2566

1932    1.962,7077

1933    2.086,0306

1934    2.199,5562

1935    2.168,7662

1936    2.016,4585

1937    1.842,1350

1938    1.710,7659

1939    1.638,4004

1940    1.403,9455

1941    1.213,3626

1942    1.049,7881

1943    625,9848

1944    140,8625

1945    71,5205

1946    60,6010

1947    37,3939

1948    35,3171

1949    34,8070

1950    35,2808

1951    32,1573

1952    31,4357

1953    31,0095

1954    30,3213

1955    29,6832

1956    28,2261

1957    27,4112

1958    26,4040

1959    26,5091

1960    25,8576

1961    25,1995

1962    23,8294

1963    21,9244

1964    20,4640

1965    19,5402

1966    19,0398

1967    18,6368

1968    18,3370

1969    17,7433

1970    16,8947

1971    16,0728

1972    15,0851

1973    13,4671

1974    11,4881

1975    9,8431

1976    8,4355

1977    7,1656

1978    6,3634

1979    5,5214

1980    4,6723

1981    3,9472

1982    3,4040

1983    2,9866

1984    2,6889

1985    2,4799

1986    2,3418

1987    2,2208

1988    2,1084

1989    1,9799

1990    1,8475

1991    1,7150

1992    1,6380

1993    1,5711

1994    1,5068

1995    1,4158

1996    1,3540

1997    1,3340

1998    1,3100

1999    1,2900

2000    1,2580

2001    1,2250

2002    1,1960

2003    1,1670

2004    1,1450

2005    1,1250

2006    1,1030

2007    1,0850

2008    1,0510

2009    1,0430

2010    1,0270

2011    1,0000

2012    1,0000

           

________________________________________

Allegato 2

 

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell’anno 2012

Quota B

 (Validi per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011)

 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

 1920    3.976,7594

1921    3.343,7549

1922    3.346,2280

1923    3.347,9172

1924    3.216,8656

1925    2.848,3017

1926    2.626,2859

1927    2.857,0416

1928    3.066,0827

1929    3.001,3402

1930    3.082,5658

1931    3.393,2808

1932    3.465,2700

1933    3.662,4283

1934    3.840,0486

1935    3.764,9040

1936    3.480,6135

1937    3.161,5435

1938    2.919,2089

1939    2.779,5647

1940    2.367,9618

1941    2.034,5481

1942    1.749,9139

1943    1.037,2925

1944    232,0281

1945    117,1030

1946    98,6255

1947    60,4898

1948    56,7811

1949    55,6162

1950    56,0280

1951    50,7488

1952    48,3773

1953    47,1567

1954    45,6305

1955    44,1043

1956    41,7431

1957    40,6868

1958    38,5774

1959    38,4834

1960    37,2426

1961    35,9445

1962    33,9720

1963    31,3849

1964    29,4279

1965    28,0116

1966    27,2731

1967    26,5550

1968    26,0389

1969    25,1496

1970    23,7641

1971    22,4728

1972    21,1252

1973    19,0026

1974    15,7934

1975    13,3810

1976    11,3994

1977    9,5810

1978    8,4561

1979    7,2521

1980    5,9409

1981    4,9673

1982    4,2364

1983    3,6557

1984    3,2804

1985    2,9963

1986    2,8013

1987    2,6561

1988    2,5104

1989    2,3363

1990    2,1841

1991    2,0352

1992    1,9147

1993    1,8219

1994    1,7386

1995    1,6356

1996    1,5606

1997    1,5208

1998    1,4803

1999    1,4448

2000    1,3964

2001    1,3475

2002    1,3036

2003    1,2604

2004    1,2252

2005    1,1925

2006    1,1582

2007    1,1284

2008    1,0825

2009    1,0639

2010    1,0373

2011    1,0000

2012    1,0000

  ________________________________________

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1

Autore: Redazione Fiscal Focus – 15 aprile 2012

site created by electrisheeps.com - web design & web marketing

Back to Top

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.