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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Notizie»Inps. Liquidazione pensioni 2012. Fissati i coefficienti di rivalutazione di retribuzioni e redditi pensionabili
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    Inps. Liquidazione pensioni 2012. Fissati i coefficienti di rivalutazione di retribuzioni e redditi pensionabili

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche16 Aprile 2012Nessun commento8 Minuti di lettura
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    1a1a3_coefficiente_rivalutaz_pensCon il messaggio n. 6167 del 6 aprile 2012, l’Inps ha comunicato, in via definitiva, i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensioni aventi decorrenza nel 2012. I suddetti coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A) sia a quella relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (quota B). Infatti, per il ottenere l’importo complessivo della pensione da liquidare, occorre sommare le due quote (quota A + quota B) dei contributi posseduti dagli assicurati, dopo opportuna rivalutazione. Si otterrà così l’importo mensile spettante al lavoratore.

    Si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, aumentato di un punto percentuale, per rivalutare i periodi di lavoro coperti da contribuzione prestati dal 1° gennaio 1993 in poi; mentre per i periodi di lavoro svolti fino al 31 dicembre 1992, la rivalutazione delle retribuzioni avviene applicando i coefficienti previsti dalla legge 297/1982, pari all’indice annuo del costo della vita, senza l’aumento di un punto percentuale.

    Si ricorda che non sono oggetto di rivalutazione le retribuzioni dell’anno di decorrenza della pensione e di quello immediatamente precedente. L’Inps, dunque, riporta nelle tabelle di quest’anno i coefficienti del 2012 e del 2011 pari a uno, per poi aumentarli successivamente.

    Pronti i coefficienti per la liquidazione delle pensioni

    Fissati, per l’anno 2012, i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni

    Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 6167 del 6 aprile 2012, ha comunicato per l’anno in corso i nuovi coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione. In particolare, i coefficienti si distinguono in “quota A” e “quota B”: le prime si riferiscono alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993; mentre le seconde riguardano le anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, così come stabilito dal D.Lgs.n. 503/1992.

    Il calcolo – Al riguardo, è utile capire come si arriva a determinare l’importo pensionistico. Premessa la complessità del meccanismo di calcolo, la somma finale è costituita da una serie di calcoli rappresentati dalla somma, da una parte, dell’anzianità contributiva posseduta dagli assicurati fino alla data del 31dicembre 1992 e, dall’altra parte, dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 in poi. In maniera analitica, è da sottolineare che un taglio netto al metodo di calcolo della retribuzione pensionabile si è avuto con la riforma Amato (D.Lgs. n. 503/1992), con la quale è stato stabilito che per i lavoratori dipendenti iscritti per la prima volta a una forma previdenziale obbligatoria la retribuzione pensionabile venisse calcolata non più sugli ultimi cinque anni retributivi precedenti la pensione, ma estesa a tutta la contribuzione versata nel corso della vita lavorativa. Però è stato stabilito che per i soggetti che potevano far valere 15 anni di contribuzione alla data del 31dicembre 1992 la retribuzione annua pensionabile venisse determinata con riferimento agli ultimi dieci anni di contribuzione precedenti la pensione. Successivamente e in via transitoria, nella fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, la stessa Legge di riforma n. 335/1995 ha previsto che i periodi di riferimento fossero costituiti dai consueti cinque anni aumentati del 50%, elevati poi al 66,6% per i periodi lavorati da gennaio 1996 in poi, del numero delle settimane comprese tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto sino a un massimo di dieci annidi retribuzione per i lavoratori dipendenti, mentre per i lavoratori autonomi il periodo di ricerca viene elevato sino al massimo di 15 anni. Per quanto concerne i lavoratori che invece facciano valere alla data del 31 dicembre 1992 un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione pensionabile è determinata dai cinque anni di retribuzione aumentati dei periodi di contribuzione presi in misura intera, compresi tra il 1° gennaio 1993 e la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione senza alcun limite massimo.

    La rivalutazione – Per quanto concerne il meccanismo della rivalutazione delle retribuzioni, è da ricordare che esso opera in base all’indice dei prezzi al consumo (FOI), con l’aumento di un punto percentuale per i periodi di lavoro, coperti da contribuzione, prestati dal 1° gennaio 1993 in poi. Invece, per quanto riguarda i periodi di lavoro che sono stati svolti fino alla data del 31 dicembre1992, la rivalutazione delle retribuzioni deve essere eseguita applicando l’indice annuo del costo della vita (L. n.297/1982), cioè senza l’aumento di un punto percentuale. Dopo il calcolo delle due quote di pensione, scaturenti dall’applicazione dei rispettivi coefficienti di rivalutazione, l’importo mensile spettante al lavoratore, a titolo di pensione, sarà dato dalla somma delle due quote.

    I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)

    Msg. 6-4-2012 n. 6167

    Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell’anno 2012.

    Emanato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.

    Msg. 6 aprile 2012, n. 6167 (1).

    Si comunicano i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nell’anno 2012.

    I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (allegato 1) che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (allegato 2).

    Come già comunicato con il Msg. 29 marzo 2012, n. 5498, il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla L. n. 335/1995 relativamente all’anno 2011, da utilizzare per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2012, è pari a 1,016165.

    Con il Msg. 4 aprile 2012, n. 6021 è stata comunicata la media delle aliquote contributive relativa al periodo 2002-2011 gli assicurati che esercitano il diritto di opzione nell’anno 2012.

    Le procedure informatiche delle pensioni sono state conseguentemente aggiornate.

    ________________________________________

    Allegato 1

     Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell’anno 2012

    Quota A

     (Validi per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993)

     1920    2.110,8996

    1921    1.784,2369

    1922    1.795,0035

    1923    1.805,4623

    1924    1.744,0664

    1925    1.552,5468

    1926    1.439,2683

    1927    1.574,2378

    1928    1.698,6522

    1929    1.671,9198

    1930    1.726,6541

    1931    1.911,2566

    1932    1.962,7077

    1933    2.086,0306

    1934    2.199,5562

    1935    2.168,7662

    1936    2.016,4585

    1937    1.842,1350

    1938    1.710,7659

    1939    1.638,4004

    1940    1.403,9455

    1941    1.213,3626

    1942    1.049,7881

    1943    625,9848

    1944    140,8625

    1945    71,5205

    1946    60,6010

    1947    37,3939

    1948    35,3171

    1949    34,8070

    1950    35,2808

    1951    32,1573

    1952    31,4357

    1953    31,0095

    1954    30,3213

    1955    29,6832

    1956    28,2261

    1957    27,4112

    1958    26,4040

    1959    26,5091

    1960    25,8576

    1961    25,1995

    1962    23,8294

    1963    21,9244

    1964    20,4640

    1965    19,5402

    1966    19,0398

    1967    18,6368

    1968    18,3370

    1969    17,7433

    1970    16,8947

    1971    16,0728

    1972    15,0851

    1973    13,4671

    1974    11,4881

    1975    9,8431

    1976    8,4355

    1977    7,1656

    1978    6,3634

    1979    5,5214

    1980    4,6723

    1981    3,9472

    1982    3,4040

    1983    2,9866

    1984    2,6889

    1985    2,4799

    1986    2,3418

    1987    2,2208

    1988    2,1084

    1989    1,9799

    1990    1,8475

    1991    1,7150

    1992    1,6380

    1993    1,5711

    1994    1,5068

    1995    1,4158

    1996    1,3540

    1997    1,3340

    1998    1,3100

    1999    1,2900

    2000    1,2580

    2001    1,2250

    2002    1,1960

    2003    1,1670

    2004    1,1450

    2005    1,1250

    2006    1,1030

    2007    1,0850

    2008    1,0510

    2009    1,0430

    2010    1,0270

    2011    1,0000

    2012    1,0000

               

    ________________________________________

    Allegato 2

     

    Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell’anno 2012

    Quota B

     (Validi per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011)

     D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

     1920    3.976,7594

    1921    3.343,7549

    1922    3.346,2280

    1923    3.347,9172

    1924    3.216,8656

    1925    2.848,3017

    1926    2.626,2859

    1927    2.857,0416

    1928    3.066,0827

    1929    3.001,3402

    1930    3.082,5658

    1931    3.393,2808

    1932    3.465,2700

    1933    3.662,4283

    1934    3.840,0486

    1935    3.764,9040

    1936    3.480,6135

    1937    3.161,5435

    1938    2.919,2089

    1939    2.779,5647

    1940    2.367,9618

    1941    2.034,5481

    1942    1.749,9139

    1943    1.037,2925

    1944    232,0281

    1945    117,1030

    1946    98,6255

    1947    60,4898

    1948    56,7811

    1949    55,6162

    1950    56,0280

    1951    50,7488

    1952    48,3773

    1953    47,1567

    1954    45,6305

    1955    44,1043

    1956    41,7431

    1957    40,6868

    1958    38,5774

    1959    38,4834

    1960    37,2426

    1961    35,9445

    1962    33,9720

    1963    31,3849

    1964    29,4279

    1965    28,0116

    1966    27,2731

    1967    26,5550

    1968    26,0389

    1969    25,1496

    1970    23,7641

    1971    22,4728

    1972    21,1252

    1973    19,0026

    1974    15,7934

    1975    13,3810

    1976    11,3994

    1977    9,5810

    1978    8,4561

    1979    7,2521

    1980    5,9409

    1981    4,9673

    1982    4,2364

    1983    3,6557

    1984    3,2804

    1985    2,9963

    1986    2,8013

    1987    2,6561

    1988    2,5104

    1989    2,3363

    1990    2,1841

    1991    2,0352

    1992    1,9147

    1993    1,8219

    1994    1,7386

    1995    1,6356

    1996    1,5606

    1997    1,5208

    1998    1,4803

    1999    1,4448

    2000    1,3964

    2001    1,3475

    2002    1,3036

    2003    1,2604

    2004    1,2252

    2005    1,1925

    2006    1,1582

    2007    1,1284

    2008    1,0825

    2009    1,0639

    2010    1,0373

    2011    1,0000

    2012    1,0000

      ________________________________________

    D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1

    Autore: Redazione Fiscal Focus – 15 aprile 2012

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