Non è necessario che si determini un danno economico: si devono evitare comportamenti anche potenzialmente nocivi
L’aspirazione del dipendente a fare concorrenza all’azienda per cui lavora, deve restare confinata nel mondo dei sogni. Quando si passa ai fatti, anche con la sola predisposizione di un locale senza iniziare l’attività, scatta il licenziamento.
Per la Corte di cassazione, sentenza 19096 depositata ieri, merita la massima sanzione il dipendente di un laboratorio di analisi che aveva partecipato a una Srl costituita allo scopo di svolgere attività medico associata.
Il primo passo per realizzare il progetto era stato l’allestimento di un locale situato proprio nei pressi del laboratorio per cui lavorava. Per il dipendente infedele era stato inutile rinunciare alla quota societaria, subito dopo aver ricevuto la nota di sospensione e prima della contestazione disciplinare. Altrettanto ininfluente era stato dichiarare sia di aver agito inconsapevolmente, sia di essersi limitato a atti meramente preparatori non idonei a recare danno alla società dalla quale dipendeva.
Per sicurezza aveva aggiunto, a sua discolpa, di essere certo che la nuova società concorrente non avrebbe mai operato. Giustificazioni del tutto inutili. Le azioni messe in atto, spiegano i giudici, rivelavano un atteggiamento mentale in contrasto con la leale collaborazione che costituisce l’essenza del rapporto di lavoro subordinato.
Per questo l’obbligo di fedeltà deve considerarsi infranto anche in caso di attività «solo progettuali per la costituzione di una società operante in concorrenza con l’impresa del datore di lavoro».
Circostanza provata sia dall’oggetto sociale della neo costituita Srl, sovrapponibile con quello del centro analisi, sia dalla vicinanza tra le due sedi. Mentre resta priva di riscontro la certezza del ricorrente che la società incriminata non avrebbe mai effettivamente operato. La Cassazione sgombra il campo anche dall’accusa di fare «il processo alle intenzioni», mossa ai giudici di appello che avevano annullato il verdetto di primo grado favorevole al ricorrente.
L’obbligo di fedeltà a carico del dipendente va collegato ai principi di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375 del codice civile) che impongono «al lavoratore di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente».
Illogico, secondo i giudici, parlare, come ha fatto la difesa, di “inconsapevolezza”, ben potendo immaginare la «potenzialità lesiva» dell’azione di aderire all’Srl “gemella”.
E il rimedio per l’”errore” commesso non può essere la dismissione della partecipazione. Un gesto tardivo che non evita la fine del rapporto fiduciario, irrimediabilmente compromesso dopo la scoperta che il dipendente aveva una propensione a non curare gli interessi dell’azienda per cui lavorava. Anzi attivandosi per farle concorrenza
Il Sole 24 Ore – 10 agosto 2013