L’editto del sindaco Flavio Tosi sulla licenza di sparare ai lupi? Un’ordinanza «viziata» sotto molteplici punti di vista: dall’«illegittimità per difetto di legge» all’«eccesso di potere», per arrivare fino «all’incompetenza assoluta».
Riassunte in estrema sintesi, sono soltanto alcune delle dettagliate argomentazioni poste nero su bianco da Associazione Lega per l’abolizione della caccia (Lac) e Federazione Italiana Pro Natura (associazione di promozione sociale riconosciuta dal Ministero dell’Intento) per ottenere «l’immediata sospensione dell’efficacia» dell’ormai famosa ordinanza con cui, due giovedì fa, il primo cittadino di Verona ha autorizzato i cittadini a sparare ai lupi «per difendere la propria e altrui incolumità».
Eccolo, dunque, il primo ricorso al Tar (stessa iniziativa ha annunciato anche il presidente di Legambiente Verona, Lorenzo Albi) che rischia di mettere a rischio l’operatività della tanto contestata ordinanza sui lupi.
E così, oltre che sul tavolo della procura di Verona (che ha annunciato per voce del capo Mario Giulio Schinaia l’intenzione di aprire un fascicolo, per ora senza indagati, per il reato di abuso d’ufficio), la vicenda finisce adesso all’attenzione del Tribunale amministrativo regionale di Venezia. Con il risultato che a Venezia, vista «l’urgenza dell’istanza cautelare» depositata dagli avvocati Claudio Linzola e Lorenzo Carmelo Platania di Milano per conto di Lac e Federazione Italiana Pro Natura, il caso dovrebbe essere trattato a stretto margine: al massimo nella prima settimana di novembre.
In aula,in ogni caso, i due ricorrenti non useranno mezzi termini nel dire che «il periculum di quest’ordinanza è di immediata percezione ove si abbia a riguardo – si legge nel ricorso – non solo la tutela della fauna selvatica protetta ex lege ma anche la salvaguardia dell’incolumità pubblica, messa a repentaglio dall’autorizzazione all’uso indiscriminato di armi e nella prossimità delle abitazioni al fine di abbattere animali che, al più, possono cagionare danni (patrimoniali) ai proprietari di coltivazioni e/o animali da allevamento». Ma c’è di più, perché «dall’esecuzione del provvedimento impugnato potranno derivare danni ben più gravi di quelli che anche in astratto si vogliono prevenire».
Tutto questo in considerazione del fatto che, «nell’ottica di un ragionevole e prudente bilanciamento degli interessi in gioco, la tutela della pubblica incolumità e la conservazione della fauna selvatica, specie se oggetto di particolare protezione come il lupo, non potranno che far premio sulla tutela del patrimonio (coltivazioni, bestiame, attrezzature) secondo le norme vigenti». Chiedono che la trattazione della questione in aula sia calendarizzata dal Tar il primo possibile, i due soggetti ricorrenti: «Perché la discussione in una data lontana – prospettano nel ricorso – rischia di vanificare qualsivoglia tutela cautelare in quanto dall’esecuzione del provvedimento potrebbero derivare danni irreversibili per definizione come l’abbattimento dei pochi animali protetti ma anche eventuali incidenti legati a un uso non sorvegliato delle armi».
La. Ted. – Il Corriere di Verona – 7 ottobre 2014