Ad occupare la Cassazione con la sentenza 28578/2014 (di seguito) questa volta è un caso che riguarda gli animali. La Suprema Corte conferma il principio secondo cui il trasporto di cani che provoca sofferenze inutili o lesioni rientra nel Codice Penale. E concorda con la decisione del Tribunale di Bologna che aveva convalidato il sequestro di un furgone che trasportava 582 cani effettuato dalla Polizia stradale il 22 dicembre 2013. Le condizioni del trasporto erano pessime: pochissima aria, niente acqua, in previsione un viaggio di migliaia di chilometri dalla Lombardia alla Sicilia. Peraltro, il furgone era autorizzato al trasporto di animali per tragitti di durata non superiore alle 12 ore e il viaggio, appena cominciato in Lombardia, a Varese, non certo idoneo ad arrivare in Sicilia. Inoltre, il furgone era autorizzato per bovini, ovini, animali diversi da quelli trovati sul furgone
E cioè scoiattoli giapponesi, due alpaca, ed altrettanti daini, anatre, polli di varietà ornamentale, due nandù, tre campaleonti, due cigni, due pavoncelle, un pappagallo ara, cincillà, 4 furetti, cavie, 8 pitoni reali, decine di criceti e molti di più topi bianchi, altre specie di pappagallo ed animali la cui destinazione presumibile è sempre quella del comparto degli animali da “compagnia” di tipologia “esotica”, insetti o loro larve, che si presume essere destinati all’alimentazione di taluni “esotici”.
Tutti animali, probabilmente, destinati a rimpinguare il “magazzino” dei negozi di animali in vista delle festività natalizie, spediti, probabilmente, a ridosso delle festività per ridurre le possibilità di controlli negli esercizi commerciali, o i disagi di gestione di animali particolari. Al momento del controllo, alcuni animali erano già deceduti.
Il reato contestato in via provvisoria al trasportatore e al titolare dell’attività commerciale è quello del maltrattamento di animali. A disporre il sequestro preventivo nel caso in commento è stato il GIP del Tribunale di Bologna, provvedimento che ha trovato conferma in Cassazione: la Corte ha infatti ritenuto sussistente il fumus del reato ipotizzato. A supportare le emergenze istruttorie anche in ordine all’idoneità del mezzo di trasporto vi erano anche due relazioni tecniche a firma del veterinario intervenuto in occasione del controllo.
In riferimento alla asserita non applicabilità del reato di maltrattamento a settori interessati da leggi speciali, quali il trasporto (art. 19 ter disp. coord. c.p.), la Cassazione evidenzia che la norma speciale applicabile, vale a dire il d.lgs. n. 151 del 2007, a sua volta prevede, all’art. 7, comma 6, che sia irrogata a carico di chi nel corso del trasporto di animali cagioni loro sofferenze inutili o lesioni la sanzione amministrativa pecuniaria, ma ciò “salvo che il fatto costituisca reato”.
Il Collegio ha precisato che “per effetto della clausola di riserva contenuta nel comma 6 dell’art. 7 del d.lgs. n. 151 del 2007, laddove la condotta contestata possa integrare gli estremi del reato, la norma dianzi indicata, la quale punisce solo con sanzione amministrativa la condotta di chi, durante un trasporto, usi violenza in danno di animali, recede a tutto favore della norma penale”.
Secondo la Suprema Corte, la cognizione attuale dei fatti porta a ritenere che “le condizioni di disagio e di stress in cui sono state rinvenute le bestie oggetto del trasporto, tali da integrare gli estremi della lesione della loro integrità fisica, siano dipese dalle modalità in cui il trasporto stesso era in corso di svolgimento, in quanto modalità idonee, appunto, ad imporre alle predette bestie delle fatiche e delle privazioni non consone alle loro caratteristiche“. (tratto dall’articolo di Annalisa Gasparre, www.personaedanno.it)
LA SENTENZA
Confermato il sequestro preventivo.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 giugno – 3 luglio 2014, n. 28578
Presidente Fiale – Relatore Gentili
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 10 febbraio 2014 ha rigettato il ricorso proposto da B.C. e da L.G., quest’ultimo quale legale rappresentante della ZooVarese sas, avverso il decreto di sequestro preventivò disposto dal Gip di Bologna ed avente ad oggetto 582 animali rinvenuti, nel corso di un controllo effettuato in data 22 dicembre 2013 dalla Polizia Stradale lungo la autostrada Al, all’interno di un furgone, risultato essere di proprietà della ZooVarese sas, in transito da Varese sino in Sicilia, dei 6 documenti di trasporto nonché del furgone stesso.
Il sequestro era stato disposto in quanto il veicolo all’interno del quale erano state rinvenute la bestie in questione, si trovava in condizioni tali che non erano adeguatamente salvaguardate le esigenze di salute delle citate bestie.
Dall’esame di esso, infatti, era risultato che all’interno del medesimo erano presenti solo 4 prese d’aria; le gabbie all’interno delle quali erano le bestie non contenevano strumenti per consentire alle bestie di abbeverarsi; il veicolo era dotato di un’autorizzazione, rilasciata dalla Asl di Varese, al trasporto di animali ovini, bovini e simili per tragitti della durata non superiore alle 12 ore.
Si era, altresì, riscontrato all’atto del controllo che talune delle bestie trasportate già erano morte, mentre altre presentavano segni di ferite e di sofferente, rilevati da un veterinario che era stato all’uopo convocato sul posto.
In definitiva, in’ragione della inidoneità del mezzo a consentire il trasporto in atto, era stato immediatamente disposto sequestro di quanto sopra dalla polizia giudiziaria operante.
Detto sequestro, pero, non era stato convalidato, stante la tardività della trasmissione della relativa documentazione, dal competente Gip, il quale, tuttavia, aveva disposto d’iniziativa il sequestro preventivo di quanto sopra indicato, ravvisando “nei fatti il fumus del reato di cui all’art. 544-ter cod. pen.
Avverso il predetto decreto formulavano istanza di riesame il B., conducente del veicolo sequestrato, ed il L., nella ricordata qualità, deducendo la assenza del fumus commissi delitti e l’erroneità della configurazione della fattispecie delittuosa.
Riguardo al primo punto il Tribunale del riesame ha osservato che le argomentazioni svolte dai ricorrenti e volte a dimostrare la idoneità del mezzo di trasporto alla bisogna sono prive di riscontri obbiettivi volti a superare le riportate emergenze istruttorie, a loro volta, invece, supportate da due relazioni tecniche a firma del veterinario intervenuto in occasione del controllo.
Quanto alla asserita errata qualificazione giuridica data al fatto, osserva il Tribunale di Bologna che, sebbene l’art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento del codice penale preveda che le norme di cui agli artt. 544-bis e seg. cod. pen., non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia, fra l’altro, di trasporto di animali, deve tuttavia osservarsi che, con riferimento al trasporto di animali, la norma speciale applicabile, cioè il d.lgs. n. 151 del 2007, a sua volta prevede, all’art. 7, comma 6, che sia irrogata a carico di chi nel corso del trasporto di animali cagioni loro sofferenze inutili o lesioni la sanzione amministrativa pecuniaria, ma ciò “salvo che il fatto costituisca reato”.
Sulla base, pertanto, della esistenza del fumus dei reato contestato in sede cautelare, il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame.
Ha presentato ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, il L., deducendo, in sostanza, ancorché sotto molteplici aspetti, la erroneità della ordinanza nella parte in cui in essa si era ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l’art. 544-ter cod. pen. in luogo della normativa speciale costituita dal d.lgs. n. 151 del 2007, la quale prevede sanzioni amministrative e non penali.
E’ altresì contestata la effettiva ricorrenza degli elementi di fatto considerati dal Tribunale di Bologna, idonei a far ritenere la sussistenza del reato contestato.
Considerato in diritto
Il ricorso, risultato in parte inammissibile ed in parte infondato, non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Palesemente inammissibili sono, in questa sede, tutti i rilievi formulati dal ricorrente in ordine alla valutazioni di fatto operate del Tribunale di Bologna, che, esenti da vizi logici e giuridici, non sono sindacabili di fronte al giudice della legittimità.
Osserva, il Collegio, quanto al resto che, per effetto della clausola di riserva contenuta nel comma 6 dell’art. 7 del d.lgs. n. 151 del 2007, laddove la condotta contestata possa integrare gli estremi del reato, la norma dianzi indicata, la quale punisce solo con sanzione amministrativa la condotta di chi, durante un trasporto, usi violenza in danno di animali, recede a tutto favore della norma penale.
Si tratta, pertanto, di valutare se correttamente il Tribunale di Bologna ha ritenuto sussistere, ai fini della conservazione della misura cautelare reale, il fumus dei reato di cui all’art. 544-ter cod. pen.
Tale indagine conduce senza dubbi ad un risultato positivo.
La disposizione in questione, infatti, punisce sia chi senza necessità cagiona lesioni ad animali sia chi li sottopone a fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche; la norma prevede, altresì, quale aggravante speciale, idonea ad aumentare la pena sino alla metà, la morte delle bestie se derivante, fra l’altro, dalle condotte sopra indicate.
E’ di, tutta evidenza che nel caso in questione, allo stato della cognizione attuale dei fatti, è estremamente verosimile ritenere che le condizioni di disagio e di stress in cui sono state rinvenute le bestie oggetto del trasporto, tali da integrare gli estremi della lesione della loro integrità fisica, siano dipese dalle modalità in cui il trasporto stesso era in corso di svolgimento, in quanto modalità idonee, appunto, ad imporre alle predette bestie delle fatiche e delle privazioni non consone alle loro caratteristiche.
Assai significativi in tal senso sono i dati obbiettivamente desumibili dal fatto stesso ‘della elevata quantità di bestie in corso di trasferimento, tutte inserite in uno spazio piuttosto ridotto e non adeguatamente areato; dalla verosimile lunghissima durata del trasferimento, che doveva certamente condurre talune delle bestie in questione da Varese sino alla Sicilia (e al riguardo poi conta il fatto che non tutte dovessero essere condotte per un si lungo tratto, atteso che il reato, a tutto voler concedere, comunque riguarderebbe quell’aliquota di animali per i quali il trasporto doveva durare sino al termine del tragitto che avrebbe dovuto compire l’autoveicolo, durata che, anzi, e da ritenere che si sia, o che si sarebbe, prolungata a causa a causa delle digressioni dovute al fatto che non tutte le bestie dovevano essere consegnate presso lo stesso luogo); dal fatto che il veicolo sul quale le bestie erano trasportate godeva di autorizzazione per tragitti di durata non superiore a 12 ore e per il trasporto di animali di ben diversa tipologia rispetto a quelli oggetto del provvedimento di sequestro; dal fatto che le singole gabbie all’interno delle quali le bestie erano stipate non avevano alcuna installazione che poteva consentire agli animali di abbeverarsi durante il viaggio.
Tutti questi dati sono peraltro inverati dalla circostanza che al momento del controllo alcune bestie erano state rinvenute già morte all’interno del veicolo in questione e diverse altre sono decedute nei giorni immediatamente successivi all’avvenuto sequestro (né parte ricorrente ha in qualche modo dimostrato ed, invero, neppure prospettato – che tali decessi potessero essere ascrivibili a serie causali autonome rispetto ai disagi già riscontrati a carico delle dette bestie).
Nessun dubbio, pertanto, in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, e, pertanto, alla legittimità sotto l’aspetto contestato, del provvedimento ora impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
6 luglio 2014