Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri competenti, ha approvato ieri in esame definitivo il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (decreto legislativo).
Il provvedimento era stato approvato in via preliminare a luglio, da parte del Consiglio dei Ministri, ed è stato sottoposto alle Camere per l’espressione dei prescritti pareri. Le osservazioni dei due rami del Parlamento, sono state rimesse alla valutazione del Governo.
Il decreto legislativo adegua l’assetto normativo nazionale ai dettami del regolamento, creando un ambito normativo che permetta un’applicazione della normativa della Ue coerente con la normativa nazionale in materia di mangimi e di farmaco veterinario. Il settore dei mangimi medicati, infatti, è considerato quale anello di congiunzione tra l’alimentazione animale e l’igiene dei mangimi, da una parte, e il farmaco veterinario, dall’altra, in quanto i mangimi medicati sono uno degli strumenti di somministrazione orale di medicinali veterinari agli animali in allevamento per i trattamenti di gruppo.
Il decreto provvede anche, in linea con le altre procedure autorizzative degli operatori del settore dei mangimi e con l’organizzazione dei controlli ufficiali, alla ridefinizione delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni a favore degli operatori del settore dei mangimi medicati.
In base alla delega il decreto legislativo individua il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze; adegua e semplifica le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti; ridefinisce il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni. Il testo prevede l’applicazione del sistema basato sui principi dell’HACCP e di tutti i requisiti già previsti per il settore mangimistico anche al settore dei mangimi medicati.
In applicazione dei principi della delega e del regolamento si trasferisce la competenza autorizzativa alle autorità delle Regioni e Province autonome che dovranno inserire le anagrafiche degli operatori del settore dei mangimi medicati attraverso l’applicativo “SINVSA” nel Sistema informativo “VETINFO”, dove già sono presenti le altre anagrafiche degli operatori del settore dei mangimi. Si estende l’obbligo di servirsi di un laboratorio accreditato ai sensi della norma ISO 17025 per le analisi in autocontrollo previste dal regolamento, qualora l’operatore non disponga di un laboratorio interno autorizzato.
Si inserisce, per i produttori, una frequenza minima per la valutazione delle performance degli impianti di miscelazione per la contaminazione crociata e l’omogeneità, al fine di produrre mangimi medicati efficaci e sicuri e contrastare fenomeni di antimicrobico-resistenza. Inoltre, si definiscono alcuni aspetti relativi alla produzione di mangimi medicati per autoconsumo, si prevedono informazioni puntuali in merito alla tracciabilità dei medicinali veterinari. Infine, si ridefinisce il sistema sanzionatorio, sia per gli operatori del settore che per i veterinari. In proposito, il Governo fa rilevare che l’impianto sanzionatorio previsto ha un grande valore nella lotta all’antimicrobico resistenza, contribuendo ad assicurare un uso razionale dei medicinali veterinari attraverso i mangimi medicati e il rispetto dei requisiti igienici previsti dal regolamento.
Il Testo del Decreto legislativo come entrato in Parlamento
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