La Commissione Agricoltura del Senato ha iniziato il 21 ottobre l’esame, in sede consultiva, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio. La proposta di regolamento è stata assegnata – per osservazioni – alle Commissioni Affari esteri, Agricoltura, Industria, Politiche dell’Unione europea, Igiene e sanità. La revisione della normativa sui mangimi medicati si propone di armonizzare a un elevato livello di sicurezza la fabbricazione, la commercializzazione e l’utilizzo di mangimi medicati e di prodotti intermedi nell’UE e di rispecchiare il progresso tecnico nel settore. Il progetto di proposta aggiorna l’attuale legislazione sui mangimi medicati abrogando la direttiva 90/167/CEE.
La direttiva è precedente alla creazione del mercato interno e non è mai stata adeguata nella sostanza. Il recepimento nazionale di questo strumento giuridico ha lasciato gli Stati membri liberi di interpretare e di attuare le disposizioni di legge, ma tale flessibilità ha contribuito ad alcuni problemi. La direttiva non fornisce alcuna indicazione su quali norme vadano applicate per il riconoscimento degli stabilimenti o su quali tecniche siano accettabili per la produzione di mangimi medicati, né stabilisce se le norme debbano essere incentrate sulle tecnologie o sui risultati. Essa inoltre non prevede criteri di omogeneità, non si esprime in alcun modo in merito al concetto di carry-over di mangimi medicati tra i lotti, all’etichettatura specifica dei mangimi medicati e ai mangimi medicati per animali da compagnia, né specifica se i mangimi possano essere preparati nell’impianto di produzione prima della prescrizione, comportando in tal modo diverse interpretazioni tra gli Stati membri.
Inoltre, la legislazione vigente rischia di far perdurare le attuali discordanze nell’attuazione tra gli Stati membri, producendo disparità tra operatori professionali nel mercato unico. Vi è la necessità di armonizzare l’attuazione della legislazione, di ridurre gli oneri finanziari e amministrativi e di sostenere l’innovazione. Il progetto di proposta consentirà la produzione anticipata di mangimi medicati, la miscelazione mobile e in azienda, stabilendo al contempo i parametri per tali sistemi.
Le disposizioni prevedono misure di smaltimento dei mangimi medicati non utilizzati presso l’azienda. A livello UE verranno fissati dei limiti per il carry-over di medicinali veterinari nei mangimi, da adeguare in base a una valutazione del rischio per gli animali e gli esseri umani con riferimento ai vari tipi di sostanze attive. Il campo di applicazione del regolamento proposto comprende la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo di mangimi medicati per gli animali da compagnia e per gli animali destinati alla produzione di alimenti all’interno dell’Unione. Essa non si applica ai medicinali veterinari utilizzati quale componente medicinale nei mangimi medicati (precedentemente denominati “premiscele medicate”), che sono disciplinati nell’ambito della legislazione in materia di medicinali veterinari.
Il regolamento stabilisce norme riguardanti la fabbricazione, la composizione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo dei mangimi medicati. Si applicano i requisiti di fabbricazione generali di cui al regolamento (CE) n. 183/2005. Inoltre, i mangimi medicati possono essere fabbricati esclusivamente a partire da medicinali veterinari autorizzati a norma della legislazione in materia di medicinali veterinari. Esso stabilisce inoltre le norme per il riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi e le norme che essi sono tenuti a rispettare per la fabbricazione di mangimi medicati. Il regolamento stabilisce le norme per l’incorporazione omogenea dei medicinali veterinari nei mangimi medicati e i requisiti al fine di evitare il carry-over di sostanze attive contenute nei medicinali veterinari in mangimi non bersaglio.
Per quanto riguarda l’etichettatura, si applicano le disposizioni generali stabilite nel regolamento (CE) n. 767/2009. Sono stabilite norme specifiche per la prescrizione, la validità della ricetta, l’utilizzo di mangimi medicati contenenti antimicrobici negli animali destinati alla produzione di alimenti e le quantità necessarie per il trattamento di animali con mangimi. I fabbricanti, i distributori e gli utilizzatori di mangimi medicati devono effettuare registrazioni giornaliere per l’effettiva rintracciabilità dei mangimi medicati. Per i medicinali veterinari autorizzati a livello nazionale, il regolamento stabilisce norme applicabili agli scambi di mangimi medicati intra-UE al fine di evitare distorsioni della concorrenza. La proposta stabilisce norme per l’adozione di atti delegati e atti di esecuzione ai sensi del regolamento
Ufficio stampa Sivemp Veneto – 23 ottobre 2014