Sono esclusi dall’Irap i medici il cui reddito di lavoro autonomo deriva per più del 75% dall’attività svolta in base a convenzioni con strutture ospedaliere e le imprese agricole per le quali in precedenza si applicava l’aliquota dell’1,9 per cento. Continuano, invece, a pagare il tributo regionale le imprese il cui valore della produzione è assoggettato all’aliquota ordinaria del 3,9%, così come resta dovuta l’Irap dai medici convenzionati con il Ssn in presenza di elementi che superano gli standard previsti.
L’agenzia delle Entrate si è occupata, nella circolare 20/E, anche di queste novità introdotte in materia di Irap dalla legge di Stabilità 2016, alle quali si aggiunge la deduzione del 70% dei costi sostenuti per i lavoratori stagionali (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).
Convenzioni con ospedali
La norma stabilisce che non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell’Irap nel caso dei medici che «abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno» delle stesse. Si ritengono ricomprese sia le strutture pubbliche che quelle private.
Tale presunzione opera a condizione che i medici percepiscano «per l’attività svolta presso le medesime strutture più del 75% del proprio reddito complessivo». L’Agenzia ha giustamente “rettificato” l’indicazione normativa, precisando che la dizione «reddito complessivo» va riferita «al solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall’attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera sia dall’attività esercitata al di fuori», anche perché alla determinazione del reddito complessivo concorrono anche categorie reddituali che non rilevano ai fini Irap.
La norma stabilisce anche che:
sono irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, «l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta». Risulta, quindi, confermato l’orientamento della Cassazione secondo cui la misura elevata dei compensi e delle spese non assume di per sé carattere decisivo;
l’esistenza dell’autonoma organizzazione è configurabile in presenza di elementi che «superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale».
È, quindi, esclusa dall’Irap l’attività medica svolta avvalendosi di un’autonoma organizzazione qualora i relativi compensi risultino marginali rispetto a quelli conseguiti presso una struttura ospedaliera (di cui il professionista non ha la “responsabilità” richiesta ai fini impositivi).
Sarebbe stato più opportuno regolamentare il requisito in esame per tutti i contribuenti interessati, anziché limitarsi a disciplinare una situazione che, come precisato nella relazione tecnica, riguarda «soltanto un limitato numero di soggetti … in considerazione del fatto che gli stessi già attualmente non versano la suddetta imposta». Quest’ultima precisazione sembrerebbe attribuire alla disposizione carattere sostanzialmente interpretativo, nonostante l’assenza di un’esplicita norma in merito alla decorrenza.
L’Agenzia ha anche precisato che la disciplina in esame non si applica ai medici, di base e specialistici, convenzionati con il Ssn per i quali è stato confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (e della circolare 28/E del 2010) secondo il quale l’esistenza dell’autonoma organizzazione è configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione, da valutare volta per volta. Sono state richiamate anche le recenti sentenze 7291 e 9451/2016 delle Sezioni Unite della Cassazione che hanno ritenuto che l’utilizzo di supporti tecnologici e strumentali nonchè di personale di segreteria o infermieristico rientra nell’ambito del «minimo indispensabile» richiesto per lo svolgimento dell’attività.
Le imprese agricole
A decorrere dal 2016 sono stati esclusi dall’Irap i soggetti che esercitano le attività agricole di cui all’articolo 32 del Tuir, le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale – comprese le sistemazioni idraulico-forestali – e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all’articolo 10 del Dpr 601/1973. È stata conseguentemente abrogata l’aliquota Irap dell’1,90 per cento.
Resta ferma, invece, l’applicazione dell’imposta, con l’aliquota ordinaria, per le attività di agriturismo e di allevamento con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e per quelle connesse previste dall’articolo 56-bis del Tuir .
Gianfranco Ferranti – Il Sole 24 Ore – 20 maggio 2016