«Incostituzionale escludere il reato per colpa lieve». Il decreto Balduzzi, che sottrae alla punibilità penale la colpa lieve di medici e infermieri attenutisi a linee guida e buone prassi, è «una legge ad professionem» in contrasto con la Costituzione perché delinea un’irrazionale area di non punibilità per i soli operatori sanitari, sguarnisce la tutela dei pazienti, e nel contempo rischia di burocratizzare il medico e frustrarne il progresso scientifico: è quanto prospetta la nona sezione del Tribunale di Milano nell’impugnare ora la legge davanti alla Consulta in un processo per lesioni colpose a 4 sanitari dell’ospedale Galeazzi difesi dai legali Brusa e Ballabio. Il decreto che porta il nome del ministro della Sanità nel governo Monti interessa non solo i medici, ma anche veterinari, infermieri, farmacisti, biologi, psicologi, operatori sociosanitari.
Il decreto, motivato nel settembre scorso anche dalla volontà di ridurre i costi pubblici della «medicina difensiva» (cioè dell’iperprescrizione di esami e terapie per paura di denunce e risarcimenti), interessa centinaia di migliaia di persone che esercitano una professione sanitaria, quindi non solo medici ma anche infermieri, farmacisti, biologi, psicologi, operatori sociosanitari e anche veterinari; e, lasciando intatta la responsabilità civile, comporta il loro esonero della responsabilità penale per «colpa lieve» nel caso in cui l’operatore sanitario dimostri di essersi attenuto alle «linee guida» e alle «buone pratiche» accreditate dalla comunità scientifica.
Il primo problema, ad avviso del giudice Bruno Giordano, è intendersi sulla natura di queste «mere raccomandazioni per le quali la legge non offre alcun criterio di determinazione. Non vengono specificate le fonti delle linee guida, quali siano le autorità titolate a produrle, quali siano le procedure di raccolta dei dati statistici e scientifici, e quale sia la loro pubblicità per diffonderle e renderle conoscibili agli stessi sanitari; per le prassi non viene specificato il metodo di raccolta e come possa individuarsi la «comunità scientifica». Se soltanto si considera che per talune specializzazioni mediche vi sono nel nostro Paese 3 linee guida regionali, 13 nazionali, alcune decine europee (e 2.000 negli Usa) — osserva Giordano — , giocoforza bisogna dedurne l’assoluta imprecisione e non determinabilità dei confini dell’area di non punibilità».
Per il giudice, inoltre, il decreto Balduzzi produrrebbe «un risultato che rischia di burocratizzare le scelte del medico e quindi avvilire il progresso scientifico», perché «l’area di non punibilità è ingiustificatamente premiale per chi manifesta acritica e rassicurante adesione alle linee guida, ed è altrettanto ingiustificatamente avvilente e penalizzante per chi se ne discosta con pari dignità scientifica».
Troppo vago sarebbe poi il concetto di «colpa lieve»: parametro sinora usato per tarare l’entità della pena, è trasformato in una esimente ma con «formula criticamente equivoca che evidenzia un dato normativo impreciso, indeterminato e quindi in attrito con il principio di ragionevolezza e di tassatività».
Luigi Ferrarella – Corriere della Sera – 23 marzo 2013