Per migliaia di medici ospedalieri potrebbe essere scattata l’ora di capire se si sono visti decurtati gli importi della liquidazione: alcune voci non conteggiate infatti potrebbero essere soggette a rientrare nella base per il calcolo della somma, specie per gli ex primari, e il pool di avvocati di Consulcesi (www.consulcesi.it) valuta di proporre un check-up sul trattamento di fine rapporto/servizio, e anche sull’assegno pensionistico, per l’eventuale istruzione di cause contro le Aziende ospedaliere.
La giurisprudenza è divisa. Secondo un orientamento sviluppato tra i giudici contabili nella liquidazione vanno ricompresi anche compensi percepiti continuativamente ma non citati nelle voci produttive di contribuzione per il calcolo della liquidazione: l’indennità di responsabilità primariale, l’indennità di struttura specialistica e quella di dirigenza medica maggiorata per il primario. Invece per la legge 152/1968 articolo 11, con orientamento sposato dalla Cassazione con sentenza 3673/97, rientrerebbe solo lo stipendio “comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso” . Ma anche dopo la sentenza di Cassazione le Corti dei Conti regionali (Campania, n. 480/2005? Emilia Romagna, n.165/1998) hanno riconosciuto il diritto del dirigente medico di veder incluse nella base pensionabile le indennità citate.
Per Marco Perelli Ercolini vicepresidente Federspev alla base del problema posto dai primari pensionati e rilanciato da Consulcesi c’è che nel 2000 è cambiato un mondo. «Da quell’anno per i pubblici dipendenti neoassunti la liquidazione non si chiama più indennità premio di servizio ma trattamento di fine rapporto come nel privato, mentre per i “veterani” continua ad esserci l’Ips. Tra i due istituti però c’è una differenza molto grande. Nell’Ips i contributi sono versati a titolo di premio mutualistico su base corporativa. Perciò non tutte le voci stipendiali che finiscono nell’assegno pensionistico entrano nella contribuzione per l’Ips, ma solo le fisse e continuative e tra queste bisogna vedere se vanno incluse le indennità citate. Nel Tfr invece, pur essendoci problemi di altro genere (i dipendenti pubblici continuano a pagare loro la contribuzione) vanno conteggiate tutte le indennità per legge».
«Ai medici assunti prima del 2000 e pensionati in questi anni -continua Perelli- le voci in questione non sono state fatte rientrare nell’Ips dagli uffici contabili di Asl e ospedali. Ma contenziosi sollevati da chi non si è visto conteggiare il presunto diritto in busta paga sono stati vinti in forza dell’interpretazione secondo cui Ips e Tfr sarebbero concetti affini e tutte le voci vanno computate. Indennità dopo indennità, le sentenze favorevoli dei magistrati contabili hanno costruito una giurisprudenza che in sostanza equipara Tfr e Ips. E ora siamo alla resa dei conti. Tutto ciò avviene in un pubblico impiego che non è avvantaggiato in materia: ad esempio nel privato la liquidazione – sia essa Tfr o Ips – si paga in unica soluzione mentre ai dipendenti pubblici è versata a scaglioni annuali».
Mauro Miserendino – Doctor33 – 18 giugno 2015