
Medici specializzandi, chiarimenti sulla decorrenza del nuovo trattamento economico di favore: non è retroattivo
L’obbligo di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi è previsto nelle direttive nn. 75/362, 75/363 e 87/76 ed è stato attuato dallo Stato italiano con il Dlgs 257/1991, con la fissazione di una borsa di studio il cui importo è da considerarsi adeguato. La direttiva n. 93/16, successiva a quel decreto, è un mero testo compilativo a carattere non innovativo e non ha previsto un nuovo obbligo per l’Italia di aumentare il compenso per gli specializzandi. A chiarirlo è la Cassazione con l’ordinanza n. 6355, depositata ieri, con la quale i giudici di legittimità precisano anche che la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a partire dall’anno accademico 2006/2007 in coincidenza con la riorganizzazione delle scuole di specializzazione, prevista dal Dlgs 368/1999, non costituisce recepimento di obblighi comunitari e non comporta l’estensione del nuovo trattamento a coloro che hanno frequentato le scuole negli anni accademici anteriori.
Il caso
La controversia è sorta in seguito alla richiesta di un medico che aveva frequentato tra il 1999 e il 2006 un corso di specializzazione presso l’Università degli Studi dell’Aquila, della differenza economica tra la borsa di studio percepita, pari a circa 12mila euro annui prevista dal Dlgs 257/1991, e il compenso fissato dal Dlgs 368/1999, con il quale il legislatore aveva riorganizzato il sistema di formazione degli specializzandi e previsto una retribuzione più elevata a partire dall’anno accademico 2006/2007.
Lo specializzando ha fondato la richiesta sull’assunto che il legislatore italiano avrebbe recepito le direttive comunitarie che impongono il riconoscimento ai medici specializzandi di una adeguata remunerazione soltanto con il decreto del 1999, provvedimento che aveva differito la concreta operatività degli effetti economici della riforma all’anno accademico 2006/2007, dopo cioè il termine del periodo di studi dello specializzando. Pertanto, gli specializzandi che avevano negli anni accademici anteriori percepito un compenso inferiore avrebbero il diritto alla differenza retributiva. I giudici di merito hanno condiviso questa impostazione e condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, assieme al Miur e ai ministeri della Sanità e dell’Economia e delle Finanze, al pagamento della differenza economica.
La decisione
La questione arriva così in Cassazione dove tutti gli enti coinvolti sottolineano l’errore nella ricostruzione delle tappe normative della vicenda da parte del Tribunale e della Corte d’appello. E la Suprema corte accoglie il ricorso ribaltando il verdetto e sottolineando l’errore di fondo commesso dai giudici di merito. Il fatto che con il Dlgs 368/1999 il legislatore abbia aumentato l’importo, articolandolo in una quota fissa e una quota variabile, non è legato a particolari obblighi comunitari, bensì dipende da una libera e discrezionale scelta legislativa, legata anche alla riorganizzazione degli stessi corsi di specializzazione, che non determina l’estensione del nuovo trattamento a coloro che hanno frequentato le scuole negli anni accademici anteriori all’anno 2006/2007.
Il Sole 24 Ore – 15 marzo 2018