Il conguaglio fiscale sulle pensioni degli ex dipendenti pubblici relativo al 2012 sarà rateizzato a partire da aprile. Lo comunica l’Inps nel messaggio 5447 in cui spiega i casi verificatisi nelle ultime settimane sugli assegni di pochi euro ricevuti da alcuni pensionati a marzo. L’Istituto spiega che tutte le prestazioni erogate nel 2012 relative al singolo contribuente sono confluite in un’unica certificazione fiscale (Cud 2013) determinando il conguaglio fiscale e, nel caso sia stato accertato un debito fiscale, “il recupero è stato effettuato sul trattamento pensionistico di maggiore importo”. Il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale del 2012 in una parte dei casi è stato recuperato in un’unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013.
Eccezion fatta per coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro. Per questi ultimi il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a 100 euro è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013 in un numero massimo di 10 rate.
Nei confronti degli altri pensionati (con oltre 18.000 euro l’anno), il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, in base a quanto prevede la disciplina tributaria. “A seguito di specifica richiesta da parte dell’Istituto – scrive l’Inps – l’Agenzia dell’Entrate ha autorizzato dalla rata di aprile 2013 una maggiore rateizzazione”.
Per i pensionati che hanno una pensione mensile netta di importo superiore a 1.238,58, il recupero del residuo debito fiscale sarà effettuato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di 990,86 (il doppio del trattamento minimo per l’anno 2013). Questa modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito fiscale, utilizzando anche l’importo della tredicesima eccedente i 990,86.
Per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile netto è uguale o inferiore a 1.238,58 euro, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all’erario. Se il debito non sarà interamente recuperato entro il mese di dicembre 2013, l’Istituto comunicherà all’interessato l’obbligo di provvedere personalmente al saldo entro il 15 gennaio 2014.
ItaliaOggi e LeggiOggi – 4 aprile 2013