Con la decisione di esecuzione del 27 marzo 2014 recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri La Commissione Europea ha stabilito le misure che tre Paesi dovranno attuare nei territori interessati dalla malattia: alcuni territori della Lituania, della Polonia e la Regione Sardegna.
La spedizione da questi territori di carni fresche di suini, di preparati e prodotti a base di carni costituiti da o contenenti carni suine sarà soggetta ad alcune condizioni più restrittive, sulla base di divieti e deroghe specifiche. Alla Sardegna si applicano i divieti di spedizione di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina; di spedizione di suini vivi, di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini e di spedizione di partite di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine.
L’Italia dovrà garantire che le carni fresche e i preparati e i prodotti a base di carni oggetto del divieto siano contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non ha forma ovale e che non può essere confuso con il marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e con i bolli sanitari per le carni suine di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il periodo di applicazione delle misure dovrebbe durare almeno fino al 31 dicembre 2017.