La circostanza che le iniziative vessatorie riconducibili al mobbing siano state compiute da un dipendente in posizione di superiorità gerarchica rispetto alla vittima non costituisce una situazione idonea ad escludere la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, ove quest’ultimo sia rimasto colpevolmente inerte rispetto alla reiterazione del comportamento illecito.
La Cassazione afferma questo principio con la sentenza 10037/15, nella quale si ricollega il coinvolgimento datoriale per i danni arrecati da fatto illecito dei propri dipendenti ad una forma di responsabilità per colpa riconducibile al fatto che non erano state adottate misure volte ad eliminare il compimento delle iniziative vessatorie.
La Corte rimarca che la durata e la reiterazione delle azioni persecutorie, unitamente alle modalità attraverso cui il responsabile gerarchico aveva posto in essere la condotta mobbizzante, erano tali da far ritenere che il datore di lavoro fosse a conoscenza delle iniziative ostili a cui era sottoposta la vittima. Da tale assunto deriva, per la Cassazione, che il datore di lavoro risulta responsabile per essere rimasto inerte a fronte del compimento dei fatti lesivi e che, pertanto, allo stesso sia direttamente ascrivibile, in aggiunta al soggetto aggressore, la condanna per il risarcimento dei danni sul piano psico-fisico sopportati dal dipendente/vittima.
La Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi sul caso di una dipendente di un ente comunale, esposta alla sottrazione delle proprie mansioni, all’ingiustificato spostamento presso un ufficio aperto al pubblico, alla diretta subordinazione ad un funzionario prima a lei sottoposto e ad una più generale emarginazione dal contesto lavorativo ed ambientale, con riflessi di cocente umiliazione per la dipendente. A causa delle iniziative vessatorie subite, la dipendente del Comune era rimasta vittima, tra gli altri effetti, di una psicosi paranoide di cui non aveva mai sofferto in passato.
Nella sentenza 10037/15 viene riconosciuto che sussistono i tipici elementi che contraddistinguono e caratterizzano il “mobbing”, individuati dalla Suprema corte nei parametri costituiti dall’instaurazione di un ambiente ostile, dalla durata protratta nel tempo delle azioni vessatorie e dalla loro frequente ripetizione, dalla presenza di un intento persecutorio e dalla subordinazione gerarchica della vittima all’aggressore. La Cassazione ha attribuito, inoltre, rilievo alla dequalificazione professionale subita dalla dipendente del Comune non in quanto condotta passibile di autonoma risarcibilità, ma in quanto elemento teso a confermare la sottoposizione della vittima ad una più complessiva volontà mobbizzante dell’aggressore.
Sulla scorta di queste valutazioni, la Cassazione ha confermato la sentenza resa dalla Corte d’appello de L’Aquila, che aveva esteso all’ente comunale, in qualità di datore di lavoro, il risarcimento dei danni sopportati dalla dipendente.
È interessante rimarcare come la Cassazione pervenga a queste conclusioni facendo applicazione dell’articolo 2049 del codice civile, laddove tale disposizione viene generalmente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la responsabilità datoriale per i danni arrecati dal fatto illecito dei dipendenti possa essere esclusa solo in assenza di un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito e le mansioni del dipendente aggressore. L’unico limite alla risarcibilità del danno a carico del datore di lavoro, in forza di tale indirizzo giurisprudenziale, risiede nel fatto che la condotta persecutoria sia totalmente svincolata dal rapporto di lavoro e dalle mansioni del soggetto aggressore. Tale prospettazione risulta abbandonata dalla sentenza in esame, che ricollega, invece, la responsabilità datoriale alla presenza di una colpevole inerzia per non aver rimosso il fatto lesivo.
Il Sole 24 Ore – 20 maggio 2015