di Luca Tamassia. Le questioni che le amministrazioni si stanno ponendo dopo l’approvazione del decreto 14 settembre 2015 sono incentrate eminentemente sulla facoltà di attivare processi di mobilità di personale da altri enti, considerato che le assunzioni a tempo indeterminato, per effetto delle norme limitative di cui ai commi 421 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, sono interdette a seguito del periodo biennale di operatività preclusiva introdotto per il biennio 2015 e 2016, pur con le sopravvenute aperture sui cosiddetti resti recate dall’articolo 4, comma 3, del Dl n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015.
Le problematiche che gli enti si trovano ad affrontare, quindi, appaiono di natura prevalentemente pratica, le cui soluzioni, tuttavia, devono fare i conti con un assetto normativo e relativi orientamenti applicativi non sempre chiari ed inequivocabili, in cui gli ambigui spazi di lettura lasciano ineliminabili incertezze e corrispondenti rischi di comportamenti non improntati al perseguimento delle finalità che le prescrizioni tendono a conseguire. Proviamo a sintetizzarle di seguito.
Può l’amministrazione procedere a mobilità volontaria di personale non proveniente da enti di area vasta?
Si ritiene che tale facoltà sia interdetta alle amministrazioni interessate dal riassorbimento dei processi di mobilità di personale a seguito di esubero dagli enti di area vasta, almeno sino a quando tale ricollocazione non sia integralmente conclusa (così pacificamente gli orientamenti prevalenti). Tale mobilità, infatti, pur costituendo movimento asettico ai fini della relativa spesa (cosiddetta neutralità finanziaria), appare idoneo a produrre effetti in grado di incidere significativamente sulla normale dinamica delle operazioni di ricollocamento del personale soprannumerario, potendone, infatti, alterare l’ordinata realizzazione mediante un’incontrollabile modificazione degli effettivi assetti dotazionali degli enti, la cui stabilità costituisce, ad ogni evidenza, presupposto necessario per poter concludere positivamente l’intera operazione di riassorbimento dello stesso.
Può l’amministrazione procedere a mobilità volontaria di personale proveniente da enti di area vasta, ma non dichiarato in soprannumero?
A tal riguardo, si ritiene che la conclusione di procedure di mobilità nei predetti sensi possano essere realizzate laddove, comunque, già attivate sia prima che dopo il termine del 1° gennaio 2015 (in tale ultimo caso solo se riservate al personale dipendente dagli enti di area vasta), ed, in ogni caso, debbono essere perfezionate e concluse entro il 15 ottobre 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto 14 settembre 2015. Al di fuori di tale ipotesi, pertanto, l’attivazione di procedure di mobilità in esame non è consentita, risultando idonea, in astratto, a produrre effetti sull’ordinato esperimento del processo di ricollocazione di personale in soprannumero di cui si tratta.
Può l’amministrazione procedere a interscambi di personale con enti di area vasta ai sensi dell’articolo 7 del Dpcm n. 325/1998 (cosiddetta mobilità per interscambio)?
Si è dell’avviso che la sostanziale neutralità dello scambio tra dipendenti di diverse amministrazioni pubbliche possa determinare, nel caso di specie, situazioni di alterazione nella realizzazione del complesso sistema di ricollocazione del personale soprannumerario proveniente dagli enti di area vasta che, se sul piano giuridico ed economico potrebbe considerarsi quale operazione sterilizzata, sul fronte propriamente pratico ed operativo potrebbe originare situazioni di disturbo in grado di incidere sull’ordinata azione di riassorbimento di tale personale, come nell’ipotesi di scambio di personale tra posizioni funzionali di cui una, presso l’ente di area vasta, non in soprannumero e l’altra, presso l’ente di area vasta, in regime di soprannumero, determinando l’inversione delle posizioni giuridiche rivestite con complicanze di non poco rilievo ai fini della sorte del personale scambiato. Si considera, pertanto, impercorribile tale particolare fattispecie di mobilità in ragione della sua inevitabile interferenza, diretta o indiretta, con le operazioni di ricollocazione in argomento.
Può l’amministrazione procedere a mobilità per interscambio con personale di enti diversi da quelli di area vasta?
In tale ipotesi, viceversa, la sostanziale e formale sterilizzazione degli effetti prodotti dallo scambio di personale e la sua inidoneità ad incidere, in qualsiasi modo, sui movimenti di personale in atto a seguito dell’operazione di ricollocazione dei soprannumeri provenienti dagli enti di area vasta, depone per la sua esperibilità pur in costanza dell’attività ricollocativa di cui sopra.
Può l’amministrazione attivare comandi di personale da enti di area vasta preordinati alla mobilità del relativo personale?
Stante l’attuale situazione d’implementazione dei dati necessari per l’effettiva realizzazione del mercato del lavoro finalizzato alla ricollocazione del personale in soprannumero degli enti di area vasta, si ritiene che l’attivazione di situazioni di comando, pur originando una relazione precaria pur sempre reversibile all’occorrenza, non rientri nelle attuali facoltà di gestione degli enti, quanto meno laddove il personale comandato presso la diversa amministrazione non rientri nel novero del ruolo soprannumerario. Militano a favore di questa tesi, sia la possibile interferenza con l’ordinato esperimento delle operazioni di riassorbimento sopra ricordate, soprattutto, come cennato, se il comando attenga a personale non appartenente al predetto novero, sia, ancora, l’espressa previsione introdotta dall’articolo 5, comma 4, del richiamato Dl n. 78/2015, la quale dispone, limitatamente al periodo moratorio decorrente sino alla data di entrata in vigore del Dm 14 settembre 2015, l’avvalimento immediato, da parte dei comuni del territorio, del solo personale di polizia provinciale da trasferire a tali amministrazioni, prevedendo, quindi, con norma avente carattere di specialità, tale possibilità di utilizzo temporaneo esclusivamente rivolta al personale in questione, da intendersi, pertanto, quale disposizione derogatoria rispetto all’impossibilità di movimentare, ancorché in via temporanea, personale degli enti di area vasta appartenenti al ruolo soprannumerario. Tale condizione, infatti, potendo determinare, a regime, gli effetti della priorità ricollocativa di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del Dlgs n. 165/2001, sortirebbe una sorta di vantaggio indebito a favore di coloro che, dovendo rientrare nelle ordinarie procedure di riassorbimento da esubero in applicazione dei criteri determinati dagli articoli 6-9 del decreto Madia, trarrebbero, viceversa, da questa “scorciatoia”, un comodo espediente di percorso su corsia privilegiata.
Può l’amministrazione attivare procedure di mobilità volontaria a valere sui cosiddetti resti alla luce di quanto recato dall’articolo 4, comma 3, del Dl n. 78/2015?
Alla luce delle specifiche disposizioni introdotte dalla norma richiamata e dei più recenti orientamenti che la sezione Autonomie della Corte dei conti ha reso in materia, si è dell’avviso che la mobilità volontaria relativa a personale non dichiarato in soprannumero proveniente da amministrazioni di area vasta o da altre amministrazioni pubbliche non rientranti in tale categoria di enti, possa essere esperita nei limiti delle (eventuali) residue capacità assunzionali inerenti al triennio 2011-2013, trattandosi di facoltà che, attenendo, in termini di competenza, all’esercizio 2014, non sono interdette dal blocco assunzionale relativo al biennio 2015-2016, il quale, infatti, prende di mira le possibilità di assunzioni di personale riferite alle sole cessazioni verificatesi nei corrispondenti anni 2014 e 2015, ma non quelle relative agli esercizi precedenti, in ordine ai quali, dunque, laddove sussistano tutti i presupposti prescritti dal vigente ordinamento di coordinamento della finanza pubblica, permangono, alla luce della sopravvenuta novella legislativa, le facoltà assunzionali degli enti nei limiti delle percentuali di cessazioni nel tempo operanti.
IL Sole 24 Ore – 14 ottobre 2015