Il Servizio CITES del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha inviato una nota esplicativa sulle modalità di rilascio dei certificati comunitari per esemplari del genere Testudo in seguito all’entrata in vigore del Regolamento EU 791/2012 e del Regolamento UE 792/2012.
I chiarimenti sono contenuti in una comunicazione congiunta dell’Autorità Gestione Cites (Ministero dell’Ambiente) e del Servizio Cites Centrale (Ministero delle Politiche Agricole) del 16 ottobre scorso, emanata in seguito all’entrata in vigore dei Regolamenti UE 791/2012 e 792/2012. La comunicazione, diffusa dalla Fnovi, chiarisce che “tali certificati, la cui richiesta resta una facoltà e non un obbligo del proprietario dell’animale, sono validi solo come prova della legale origine al fine di giustificare la detenzione degli animali presso un determinato sito idoneo (cfr. linee guida per la detenzione delle testudo in cattività approvate dalla Commissione Scientifica CITES) ma non autorizzano né all’uso commerciale degli esemplari né all’eventuale spostamento presso altre strutture”.
Sul certificato stesso andrà riportato il luogo della detenzione e l’annotazione “certificato non valido per scopi commerciali”. Per la seconda generazione prodotta all’interno dell’allevamento gli eventuali certificati per nuovi nati a fini commerciali saranno rilasciati con fonte ‘C’. La fonte ‘D’ viene attribuita solo agli esemplari riprodotti in strutture registrate presso il Segretariato Cites di una specie inclusa nell’Appendice I della Convenzione di Washington. Evenienza non possibile per le Testudo hermanni, graeca e marginata.
17 ottobre 2012