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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Notizie»Modifica del regolamento per la certificazione in caso di macellazione nell’azienda di provenienza. Estese a bovini, suini e solipedi le condizioni per eseguire l’ispezione ante mortem 
    Notizie

    Modifica del regolamento per la certificazione in caso di macellazione nell’azienda di provenienza. Estese a bovini, suini e solipedi le condizioni per eseguire l’ispezione ante mortem 

    Cristina FortunatiInserito da Cristina Fortunati9 Settembre 2021Nessun commento5 Minuti di lettura
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    Entrerà in vigore il prossimo 21 settembre il regolamento delegato (UE) 2021/1422 della commissione. pubblicato in Gazzetta ufficiale il 1 settembre. Tale regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda la certificazione in caso di macellazione presso l’azienda di provenienza. Con il nuovo regolamento la Commissione Europea ha esteso ai bovini, ai suini e ai solipedi le condizioni e i criteri specifici in presenza dei quali è ammessa l’effettuazione dell’ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza. Con il recente  regolamento delegato (UE) 2021/1374  la macellazione di  bovini, suini e solipedi è stata consentita presso l’azienda di provenienza “a determinate condizioni”.  Dal 21 settembre, il certificato ufficiale sarà quello completato in conformità al modello di cui all’allegato IV, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 anziché il certificato di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento 2019/624

     

    Riportiamo di seguito il regolamento modificato.

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7, lettera d),

    considerando quanto segue:

    1. Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa emanata in applicazione della normativa dell’Unione nei settori relativi agli alimenti e alla sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. I suddetti controlli ufficiali comprendono l’ispezione ante mortem degli animali destinati alla macellazione.
    2. Il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (2) stabilisce i criteri e le condizioni per determinare quando l’ispezione ante mortem può essere effettuata presso l’azienda di provenienza.
    3. Il regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione (3), che modifica il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), consente la macellazione di animali domestici delle specie bovina e suina e di solipedi domestici presso l’azienda di provenienza a determinate condizioni. Tali condizioni prevedono, tra l’altro, che gli animali siano sottoposti ad ispezione ante mortem prima della macellazione e che il risultato di tale ispezione sia attestato in un certificato ufficiale che accompagna i corpi degli animali macellati in un macello riconosciuto, in conformità all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624.
    4. È opportuno estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624 in modo da comprendere anche gli animali domestici delle specie bovina e suina e i solipedi domestici per garantire che, in caso di macellazione presso l’azienda di provenienza, non sia compromessa la sicurezza delle carni.
    5. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/624,

     

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624 è così modificato:

    1. il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le autorità competenti applicano le condizioni e i criteri specifici stabiliti nel presente articolo, ove pertinenti, al pollame, alla selvaggina d’allevamento, agli animali domestici delle specie bovina e suina e ai solipedi domestici.»;
    2. il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Nel caso degli animali domestici delle specie bovina e suina, dei solipedi domestici e della selvaggina d’allevamento macellati presso l’azienda di provenienza in conformità all’allegato III, sezione I, capitolo VI bis, o sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, il certificato ufficiale completato in conformità al modello di certificato ufficiale di cui all’allegato IV, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (*), anziché il certificato di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, accompagna gli animali al macello o è inviato in anticipo in qualsiasi formato.

    (*)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).».”

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN

    Per leggere il documento completo cliccare qui.

     

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    Cristina Fortunati
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