Sulla Gazzetta ufficiale europea L 36 del 12 febbraio 2016 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2015/216 della Commissione, del 10 febbraio 2015, che modifica la decisione 2000/572/CE per quanto riguarda il riferimento al sistema armonizzato (SA) nel modello di certificato per le preparazioni di carni e che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa a Israele nell’elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati [notificata con il numero C(2015) 438]
Modifiche alla Decisione 2000/572 e 2000/777 sull’importazioni di carni e interiora Fatte salve le modifiche di cui sopra per un periodo transitorio che termina il 28 febbraio 2015, continuano a essere autorizzati l’importazione e il transito nell’Unione di partite originarie di Israele, comprese quelle trasportate via mare su rotte d’altura, di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici e sottoposti al trattamento generico A di cui all’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE, come prescritto dalla decisione stessa prima delle modifiche apportate dalla presente decisione, purché tali partite siano accompagnate da un certificato sanitario e di polizia sanitaria conforme alla decisione 2007/777/CE, compilato, firmato e recante una data non successiva al 31 gennaio 2015.
13 febbraio 2015