Sulla Gazzetta ufficiale europea del 3 maggio 2016 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2016/685 della Commissione, del 29 aprile 2016, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES.
Modifiche all’elenco dei PIF del sistema TRACES La decisione 2009/821/CE della Commissione stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE.
In seguito alle comunicazioni della Francia, è opportuno modificare le voci relative ai posti d’ispezione frontalieri presso l’aeroporto di Bordeaux e il porto di Dunkerque. In seguito alla cancellazione dall’elenco della categoria O per il posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Marsiglia, le autorità francesi hanno modernizzato tale posto d’ispezione frontaliero e comunicato che la modernizzazione è conclusa e che tale posto d’ispezione frontaliero è adatto per la categoria O specificamente per invertebrati, animali acquatici ornamentali, anfibi e roditori.
In seguito alle comunicazioni della Spagna e dell’Italia, sono stati sospesi il riconoscimento per parte delle categorie di prodotti dei posti d’ispezione frontalieri presso il porto di Huelva e l’aeroporto di Madrid e il riconoscimento di un centro d’ispezione presso il posto d’ispezione frontaliero al porto di Livorno-Pisa.
In seguito all’esito soddisfacente di un audit effettuato dal servizio della Commissione, il nuovo posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Liepaja in Lettonia può essere riconosciuto per la categoria “altri prodotti imballati a temperatura ambiente”.
I Paesi Bassi e la Polonia hanno comunicato l’aggiunta di un centro d’ispezione ai posti d’ispezione frontalieri rispettivamente presso i porti di Rotterdam e di Danzica per talune categorie di prodotti di origine animale.
In seguito alle comunicazioni della Danimarca e dell’Italia, è opportuno modificare diverse unità locali nell’elenco delle unità centrali e locali del sistema TRACES per la Danimarca e l’Italia.
L’articolo 1 della decisione modifica quindi gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE.
Fonte Unaitalia – 3 maggio 2016