Sulla Gazzetta ufficiale europea L 183 dell’8 luglio è stata pubblicata la Raccomandazione (UE) 2016/1111 della Commissione, del 6 luglio 2016, relativa al monitoraggio del nichel negli alimenti e la Raccomandazione (UE) 2016/1110 della Commissione, del 28 giugno 2016, sul monitoraggio della presenza di nichel nei mangimi.
Sono stati raccolti dati relativi alla presenza di nichel negli alimenti e nell’acqua potabile in 15 diversi paesi europei. Poiché tuttavia l’80% del totale dei dati raccolti è stato ricavato da un unico Stato membro, sarebbe necessario disporre di un insieme di dati relativo a un’area geografica più ampia per verificare la presenza di nichel negli alimenti in tutta l’Unione.
Per determinati gruppi di alimenti considerati nel parere scientifico dell’EFSA come fonte principale di esposizione alimentare erano disponibili solo dati di occorrenza limitati. In vista di possibili future misure di gestione del rischio sarebbe auspicabile disporre di un quadro migliore sul tenore di nichel nei prodotti alimentari appartenenti a tali gruppi di alimenti.
La Commissione tuttavia raccomanda che gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare e delle altre parti interessate, svolgano un’attività di monitoraggio della presenza di nichel negli alimenti nel 2016, 2017 e 2018. Il monitoraggio dovrebbe incentrarsi su cereali, prodotti a base di cereali, formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini, alimenti per bambini, alimenti a fini medici speciali destinati in modo specifico ai lattanti e ai bambini, integratori alimentari, legumi, frutta a guscio e semi oleosi, latte e prodotti lattiero-caseari, bevande alcoliche e analcoliche, zucchero e confetteria (compresi il cacao e il cioccolato), frutta, ortaggi e prodotti a base di ortaggi (compresi i funghi), foglie secche di té, parti secche di altre piante destinate alla preparazione di infusioni e molluschi bivalvi.
Le procedure di campionamento dovrebbero essere effettuate in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione per garantire che i campioni siano rappresentativi della partita sottoposta a campionamento.
I campioni dovrebbero essere analizzati così come commercializzati. L’analisi del nichel totale dovrebbe essere effettuata in conformità alla norma EN 13804:2013, “Prodotti alimentari. Determinazione degli elementi e delle loro specie chimiche. Considerazioni generali e requisiti specifici”, preferibilmente tramite l’uso di un metodo di analisi basato sulla spettrometria di assorbimento atomico a fiamma (FAAS) o sulla spettroscopia di assorbimento atomico con fornetto di grafite (GFAAS), sulla spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-OES) o sulla spettrometria di massa (ICP-MS).
Gli Stati membri, gli operatori del settore alimentare e le altre parti interessate dovrebbero comunicare regolarmente all’EFSA i dati relativi al monitoraggio (espressi sulla base del peso complessivo), con le informazioni e nel formato elettronico previsti dall’EFSA ai fini del loro inserimento in una banca dati, entro il 1o ottobre 2016, 2017 e 2018. I dati di occorrenza disponibili relativi agli anni precedenti e non ancora comunicati dovrebbero essere trasmessi quanto prima con le stesse modalità.
Il monitoraggio della presenza di nichel nei mangimi
Sulla Gazzetta ufficiale europea L 183 dell’8 luglio è stata pubblicata la Raccomandazione (UE) 2016/1110 della Commissione, del 28 giugno 2016, sul monitoraggio della presenza di nichel nei mangimi.
La presenza di nichel (Ni) nei mangimi può originare da fonti sia naturali sia antropiche. Talune materie prime per mangimi contengono inoltre nichel metallico, utilizzato come catalizzatore nella loro produzione. Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell’Efsa ha fornito un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica e degli animali e per l’ambiente legati alla presenza di Ni nei mangimi, concludendo che sono improbabili ripercussioni negative dovute al Ni contenuto nei mangimi per bovini, suini, conigli, anatre, pesci, cani, polli, cavalli, ovini, caprini e gatti.
Per quanto riguarda la valutazione dei rischi per la salute umana derivanti dalla presenza di Ni negli alimenti di origine animale, il gruppo CONTAM ha concluso che, considerando solo gli alimenti di origine animale, gli attuali livelli di esposizione cronica al Ni della popolazione media potrebbero costituire motivo di preoccupazione nella popolazione giovane.
Quanto all’esposizione alimentare acuta, il gruppo CONTAM ha concluso che gli individui sensibili al nichel sono anche soggetti al rischio di insorgenza di reazioni cutanee eczematose acute dovute al consumo di alimenti di origine animale. Il contributo degli alimenti di origine animale all’esposizione alimentare umana al Ni non dovrebbe pertanto essere sottovalutato, in particolare nelle fasce d’età con un’elevata esposizione alimentare a tale elemento.
In base ai dati disponibili non è stato tuttavia possibile determinare i tassi di riporto dai mangimi agli alimenti di origine animale. Si osserva che i dati sull’occorrenza del Ni nei mangimi utilizzati nel parere scientifico dell’EFSA derivavano principalmente da un solo Stato membro e non sono pertanto necessariamente rappresentativi della presenza di Ni nei mangimi in tutta l’UE.
È opportuno che gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore, svolgano un’attività di monitoraggio della presenza di Ni nei mangimi. Al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi della partita sottoposta a campionamento, gli Stati membri dovrebbero seguire la procedura di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione
Gli Stati membri dovrebbero garantire che i risultati delle analisi siano forniti all’EFSA periodicamente e al più tardi entro il 31 ottobre 2017 nel formato di trasmissione dei dati dell’EFSA stessa, conformemente alle prescrizioni della Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed [linee guida riguardanti la descrizione standard dei campioni (SSD) per i prodotti alimentari e i mangimi] e agli ulteriori obblighi di informazione specifici dell’EFSA.
Unaitalia – 11 luglio 2016