La Direzione Generale della Sanità Animale ha inviato una circolare operativa ai Servizi Veterinari regionali con cui fornisce indicazioni sull’utilizzo del Modello IV informatizzato previsto dall’Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina, leucosi bovina enzootica”. Dal 21 dicembre scorso sono pronte le funzionalità che rendono possibile la compilazione in modalità informatica del Modello IV. Il Centro servizi nazionale, istituito presso l’Izs di Teramo, ne ha completato la messa a punto per rispettare la scadenza del 24 dicembre 2015, data entro la quale, su tutto il territorio nazionale, le movimentazioni degli animali, devono essere autorizzate esclusivamente tramite l’utilizzo del modello informatizzato. Il termine del 24 dicembre è stato fissato dall’Ordinanza ministeriale 28 maggio 2015.
Per compilare per via informatica il nuovo Modello IV è necessario che gli animali da movimentare siano stati preventivamente registrati in Bdn. Nell’attesa dell’approvazione del decreto relativo al nuovo Modello IV adattato alle funzionalità informatiche il Ministero anticipa lo schema del nuovo Modello.
Per quanto riguarda l’autorizzazione alla movimentazione in Bdn è stata imposta la seguente regola base:
1.Le movimentazioni verso il macello non necessitano di autorizzazione da parte del veterinario ufficiale della Asle quindi il modello IV compilato dall’allevatore, direttamente o tramite il suo delegato, è immediatamente efficace non appena completata la procedura di data entry;
2.Le movimentazioni da vita cioè tutte le movimentazioni con destinazione altri allevamenti o strutture zootecniche (compresi i pascoli e le stalle di sosta) necessitano di autorizzazione da parte del veterinario ufficiale della Asl e pertanto il Modello IV diventa efficace solo a seguito di validazione da parte del veterinario ufficiale della Asl.
Inoltre in Bdn è stata resa disponibile al veterinario ufficiale una funzionalità che consente di porre sotto vincolo, totale o parziale, un dato allevamento al fine di regolamentare l’autorizzazione alla movimentazione per tutte le situazioni che lo richiedono.
Da un punto di vista operativo, nel caso di movimentazioni che devono essere autorizzate dal veterinario ufficiale Asl, l’allevatore, direttamente o tramite delegato, effettua una prenotazione del Modello IV inserendo in Bdn tutti i dati di propria competenza. Completato l’inserimento dei dati la Bdn invia una comunicazione al veterinario ufficiale della AslL che, effettuati gli adempimenti del caso, provvede a validare (o meno) la richiesta di movimentazione. Da questo momento il Modello IV diviene efficace e in automatico è reso disponibile ai soggetti interessati.
Ai fini del trasporto deve essere stampata e sottoscritta una sola copia del modello informatizzato. Tale copia, che accompagna gli animali durante il trasporto, viene consegnata al destinatario che provvede ad archiviarla. La copia cartacea contiene degli appositi spazi in cui è possibile inserire eventuali variazioni rispetto a quanto già riportato. Tali eventuali variazioni devono essere obbligatoriamente registrate in Bdn entro il tempo massimo di sette giorni dalla partenza.
Le informazioni contenute nel Modello IV informatizzato, comprese le eventuali variazioni, sono utilizzate per effettuare la registrazione in BDN delle movimentazioni in entrata e in uscita secondo le tempistiche previste dalla normativa di riferimento.
In considerazione delle richieste pervenute da alcune Regioni e dal Coordinamento del gruppo tecnico interregionale, al fine di consentire una gradualità nell’applicazione dell’obbligatorietà di utilizzo del Modello IV informatizzato, la Direzione ministeriale informa che è consentito, in via transitoria per la durata di sei mesi a partire dal 24 dicembre 2015, di utilizzare il Modello IV cartaceo compilato secondo le modalità attualmente in uso (Modello previsto dal DM 16 maggio 2007).
7 gennaio 2016