Stop alle porte girevoli tra politica e amministrazione. Mentre arriva il sì definitivo al decreto sulla trasparenza nella Pa, il Cdm avvia l’esame del Dlgs su inconferibilità e incandidabilità di incarichi nelle Pa e negli enti controllati. Niente incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali per cinque anni per chi si candida, anche se non eletto, «in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio di della Asl». Il divieto è scritto nella bozza di Dlgs, che ha passato l’esame preliminare ieri in Cdm. In realtà gli incarichi sanitari sono finora gli unici a essere già disciplinati, per quanto riguarda inconferibilità e incompatibilità, dal Dlgs 502/1992. Ma la delega impone di allinearne la disciplina a quella generale.
Sempre per il settore sanitario, a livello nazionale, invece, i divieti si distinguono tra cariche di governo e cariche parlamentari.
Per le prime l’inconferibilità è di due anni, ma è riferita solo agli organi di indirizzo politico dei ministeri, degli enti pubblici, degli enti di diritto privato sotto il controllo pubblico che svolgano funzioni rilevanti di regolazione e finanziamento del servizio sanitario nazionale: l’inconferibilità di due anni. Per le cariche parlamentari l’inconferibilità è generale, ma ha una durata inferiore: un anno.
A livello regionale l’inconferibilità per chi ha fatto parte della giunta o del consiglio regionale o che sia stato amministratore di enti che svolgano funzioni di regolazione del servizio sanitario regionale è di tre anni. A livello locale l’inconferibilità è più breve (due anni) ed è relativa a coloro che siano stati amministratori locali nelle province e nei comuni maggiori della Regione.
Il giro di vite è stato voluto dalla legge delega sulla corruzione anche se in realtà gli incarichi sanitari sono finora gli unici a essere già disciplinati, per quanto riguarda inconferibilità e incompatibilità, dal Dlgs 502/1992. Ma la delega impone di riconsiderarli per allinearne la disciplina a quella generale.
Sempre per quanto riguarda le Asl, l’incompatibilità è prevista anche con incarichi per soggetti privati con cariche in organi politici, ma anche con gli incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali.
C’è incompatibilità anche con incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale e con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale. E l’incompatibilità si estende anche all’assunzione di interessi privati da parte dei congiunti più stretti del titolare dell’incarico.
Incompatibilità prevista anche tra incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali, applicando il principio della coincidenza tra inconferibilità e incompatibilità. Questa norma riscrive del tutto – e abroga – quella già prevista nel Dlgs n. 502/1992.
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Secondo il decreto, rimasto nel cassetto per un paio di mesi, l’imparzialità deve essere assicurata sia in termini di inconferibilità degli incarichi, se il soggetto destinatario del possibile incarico ha assunto comportamenti, cariche o svolto attività che producono la presunzione di un potenziale conflitto di interessi, sia in termini di incompatibilità tra l’incarico dirigenziale e altre cariche o attività in potenziale conflitto con l’interesse pubblico.
Cause incompatibilità
Previsti due ordini di cause di incompatibilità per coloro che svolgono gli incarichi: l’incompatibilità con incarichi e cariche in soggetti privati, che si estende al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado ove essi abbiano una posizione di controllo dell’ente o abbiano assunto la carica di presidente o amministratore delegato; l’incompatibilità’ con cariche in organi di indirizzo politico.
Cause inconferibilità
In particolare vengono individuati tre ordini di cause di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice:
le condanne penali (anche non definitive) per reati contro la pubblica amministrazione;
la provenienza da incarichi e cariche in enti privati;
la provenienza da organi di indirizzo politico.
Inconferibilità di membri di Giunte e Consigli locali. Come si legge nella bozza del decreto, per quanto riguarda la inconferibilità ai membri di giunte e consigli regionali e comunali “Coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l’incarico”, o che “nell’anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune”, o che “siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di uno degli enti locali”, non potranno ricevere successivamente “incarichi amministrativi di vertice della regione, incarichi dirigenziali nell’amministrazione regionale, incarichi di amministratore di ente pubblico o di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale”.
Inconferibilità per reati contro la Pa. Sempre nella bozza del decreto si legge che per quanto riguarda l’inconferibilità per i condannati accusati di aver commesso un reato contro la pubblica amministrazione avrà “carattere permanente” nei casi di peculato, concussione e corruzione, “in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici”, ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o l a cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Se il caso riguarderà un’interdizione temporanea, nella fattispecie l’inconferibilità avrà invece “la stessa durata dell’interdizione”. Negli altri casi la durata sarà “di 5 anni” .
Per altri tipi di reati che non siano corruzione, concussione e peculato contro la Pubblica amministrazione, l’inconferibiltà sarà comunque permanente “nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione perpetua da i pubblici uffici”, altrimenti – si legge nella bozza – avrà “una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni”.
La situazione di inconferibilità cesserà ove venga pronunciata per il condannato una sentenza, “anche non definitiva”, di proscioglimento. È infine prevista per le restanti situazioni la possibilità che al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possano essere “conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l’esercizio delle competenze di amministrazione e gestione”, salvo si tratti di “incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo”.
La legge attualmente in vigore (27/2001) prevede solo il trasferimento del soggetto condannato ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, “con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza”. Oppure un trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente.
Il Sole 24 Ore sanità – 16 febbraio 2013