È affidata alle indicazioni dell’Inail e della giurisprudenza la disciplina che si applica in caso di infortunio in itinere, l’incidente subìto dal lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, o durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se ha più rapporti in corso. Una materia, questa, su cui incidono notevolmente le particolarità del singolo caso. Con la circolare 52 del 23 ottobre 2013, l’Inail ha fatto il punto dell’infortunio in itinere avvenuto al lavoratore sia durante la missione o la trasferta, sia nella stanza di albergo o durante il tragitto dall’hotel al luogo di lavoro. L’Istituto risponde a numerosi quesiti sulla qualificazione come infortuni in itinere o in attualità di lavoro, di eventi lesivi che hanno coinvolto lavoratori in missione o in trasferta.
Con riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, e durante il tragitto dall’albergo del luogo in cui la missione o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l’attività lavorativa.
Sono sorti dubbi, inoltre, anche sull’indennizzabilità degli infortuni avvenuti all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.
La definizione
Prima di rispondere ai quesiti, l’Inail coglie l’occasione per definire il concetto di infortunio in itinere, seguendo gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità (si veda l’altro articolo in pagina).
L’articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 stabilisce che, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende: gli infortuni avvenuti alle persone assicurate nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; gli infortuni avvenuti nel percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro; se non è presente un servizio di mensa aziendale, gli incidenti avvenuti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
Interruzioni e deviazioni
L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. In definitiva, gli elementi che dovranno essere presi in considerazione dal giudice, per verificare la sussistenza della copertura assicurativa, saranno la normalità del percorso; la mancanza di un servizio mensa interno o convenzionato (nella particolare ipotesi di infortunio avvenuto in pausa pranzo); la necessità di eventuali soste o deviazioni; la necessità di usare il mezzo privato.
L’indennizzabilità
In base a queste premesse, l’Inail riconoscel’indennizzo perl’infortunio subitodal lavoratore in missione otrasferta dall’inizio, fino al momento della sua conclusione.
In sostanza, il luogo di svolgimento della prestazione non è una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro. Quindi, l’evento infortunistico si verifica in attualità di lavoro, perché accessorio all’attività lavorativa e a questa funzionalmente connesso.
Del resto, precisa l’Istituto, le uniche due cause di esclusione dell’indennizzabilità sono quando l’evento si verifica durante lo svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro e nel caso di rischio elettivo, cioè se l’evento è riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli eprive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa, tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da queste scelte.
Per le stesse ragioni, l’Istituto afferma che devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro anche quelli occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa.
Infine, l’infortunio avvenuto in albergo non è equiparabile a quello avvenuto presso l’abitazione privata. Infatti, come del resto chiarito dalla Cassazione, gli eventi accaduti in una stanza di albergo, non sono parificabili a quelli avvenuti nell’abitazione privata, in primo luogo perché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione o trasferta – e perciò è necessariamente connesso con l’attività lavorativa– e in secondo luogo il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, invece, nella propria abitazione.
Cassazione. L’uso del mezzo privato può escludere il risarcimento
Il principio. C’è rischio elettivo se la scelta dell’auto (anziché del bus) non dipende da esigenze legate all’attività lavorativa.
Il percorso seguito dal lavoratore e la necessità effettiva del mezzo usato per andare al lavoro sono al centro delle valutazioni della giurisprudenza, chiamata a definire di volta in volta i confini dell’infortunio in itinere.
Nella sentenza 6725 del 18 marzo 2013, la Cassazione ha risolto il caso di un lavoratore che, per necessità, usava il mezzo privato per andare al lavoro, in una sede distante circa due chilometri dall’abitazione. Secondo la tesi del dipendente, l’uso dell’autovettura era reso necessario dall’assenza di mezzi pubblici idonei che gli avrebbero consentito di raggiungere il posto di lavoro entro le sette. La Corte nega l’infortunio in itinere ritenendo che sussista il limite del rischio elettivo. In sostanza, l’operaio, scegliendo la propria auto, ha posto un comportamento arbitrario in contrasto con una situazione coerente con l’attività lavorativa. Infatti, contrariamente all’assunto del lavoratore, la zona era ben servita da mezzi pubblici o, comunque, la breve distanza poteva essere coperta anche a piedi.
Va nella stessa direzione l’ordinanza 7970 del 18 maggio 2013, che contesta l’uso della bicicletta, come mezzo necessitato per recarsi al lavoro, se la distanza tra l’abitazione e il posto di lavoro è servita da mezzi pubblici di trasporto, anche su rotaie, che viaggiano in corsie preferenziali.
Secondo la Cassazione (sentenza 1458 del 22 gennaio 2013) anche la deviazione, non necessitata, dal percorso che il dipendente dovrebbe seguire per raggiungere il luogo di lavoro può costituire rischio elettivo idoneo a escludere la copertura assicurativa in caso di infortunio. Infatti, precisa la sentenza, la variazione del percorso o l’uso di un’auto invece del servizio metropolitano, va inquadrato nel rischio elettivo, nell’ambito del percorso che costituisce l’occasione di lavoro, perché dovuta a libera scelta del lavoratore, che comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa.
Del percorso si occupa anche la sentenza n. 2642 del 22 febbraio 2013: un lavoratore si reca in un ambulatorio per una visita medica disposta dal datore di lavoro. Poi, invece di rientrare in azienda, si dirige verso la propria abitazione, usufruendo di ore di permesso a completamento del suo orario di lavoro, e ha un incidente stradale. La Cassazione, condividendo il ragionamento del giudice del merito, afferma che la scelta del lavoratore di dirigersi verso la sua abitazione, percorrendo strade del tutto diverse da quelle che dall’ambulatorio l’avrebbero riportato in azienda, è la conseguenza di un decisione arbitraria, quella di fruire di ore di permesso da lui chieste, che interrompe il collegamento fra il suo viaggio verso l’abitazione e l’occasione di lavoro.
Sull’occasione di lavoro, la Cassazione, con la sentenza 11545/2012, ha sostenuto che anche le lesioni derivanti da uno scippo subito durante il percorso casa-lavoro sono indennizzabili.
Infatti, precisa l’estensore, sono risarcibili tutti gli eventi dannosi, anche imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, dal momento che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto, perché ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo
Il Sole 24 Ore – 2 dicembre 2013