Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 19651/12. Riformando la decisione di primo grado, la Corte di Appello accerta il diritto di un ricorrente a percepire l’assegno mensile di invalidità, condannando l’INPS ad erogare la relativa prestazione.
I giudici, in particolare, ritengono che il requisito del mancato svolgimento dell’attività lavorativa sia stato assolto mediante autocertificazione. L’INPS ricorre in cassazione, lamentando che il requisito in questione non può essere provato mediante autocertificazione. Gli Ermellini confermano quanto sostenuto dall’Istituto, ribadendo che la prova dell’incollocamento al lavoro e del reddito per beneficiare delle prestazioni di invalidità civile non può essere data mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: tale dichiarazione, infatti, rileva solo nei rapporti amministrativi mentre è priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale. La previsione contenuta nel nuovo testo della norma richiamata lascia pertanto impregiudicati i principi sulla prova nei giudizi civili; nel caso di specie, peraltro, non risulta neppure accertato che la dichiarazione sostitutiva sia stata rilasciata con le formalità previste per le autocertificazioni. Per questo motivo la suprema Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it – 22 gennaio 2013