Legittima la notifica della cartella quando viene recapitata presso il domicilio corretto. Non importa, poi, se la persona che riceve materialmente l’atto non sia il destinatario e che la firma non sia nemmeno decifrabile.
Secondo la Cassazione ( si legga il testo della sentenza n. 15746/12 sul sito di «Guida Normativa» ), infatti, in base a quanto previsto dall’articolo 26 del Dpr 602/1973 perchè la procedura si consideri perfezionata è sufficiente che la consegna del plico avvenga «presso il domicilio del destinatario senza alcun altro adempimento a carico dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittima alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna». L’eccezione sostanziale Il contribuente dalla sua oltre ad aver sollevato una questione formale aveva anche eccepito che l’iscrizione ipotecaria dovesse essere considerata illegittima in quanto non preceduta da alcun avviso ad adempiere. Sul punto la Corte, recependo peraltro l’orientamento della commissione tributaria regionale, ha chiarito che l’ipoteca rappresentando uno strumento della garanzia patrimoniale con natura esclusivamente cautelare, non segna l’inizio dell’espropriazione forzata con la conseguenza che se la procedura non è iniziata entro l’anno dalla notifica della cartella di pagamento essa deve essere necessariamente preceduta dall’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni così come espressamente previsto dall’articolo 50, comma 3, del Dpr 602/1973. Ipoteca ed espropriazione La regola – precisa la Corte – si applica esclusivamente in relazione all’espropriazione e non anche all’iscrizione ipotecaria che deve essere inquadrata come atto preordinato e prodromico a essa. Nella vicenda, infine, non può trovare applicazione, in quanto non ha portata retroattiva, nemmeno quanto previsto dalla legge 106/2011 che ha stabilito che «l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni sarà iscritta ipoteca».
Ilsole24ore – 19 settembre 2012 ù