È compito dell’Autorità anticorruzione istruire e concludere le procedure previste dall’ordinamento a tutela del dipendente che abbia segnalato attività illecite, avvenute nella propria amministrazione. Nel caso di specie, è stato annullato il provvedimento disciplinare subito dal dipendente ed è stata comminata una sanzione pecuniaria al segretario comunale, giudicato colpevole di aver determinato un provvedimento disciplinare riconosciuto come discriminatorio o ritorsivo. Negato, infine, al segretario comunale sanzionato la misura cautelare della sospensiva della sanzione pecuniaria irrogatagli dall’Autorità. E quanto ha deciso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l’ordinanza n. 1547/2021.
La vicenda Un segretario comunale ha proceduto all’irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti di un dipendente che aveva in precedenza inoltrato una segnalazione di irregolarità amministrativa, nell’interesse dell’integrità del proprio ente. L’Anac, informata del provvedimento disciplinare, ha attivato un’istruttoria che si è conclusa dichiarando nullo il provvedimento disciplinare, in quanto ritenuto di natura ritorsiva. La dichiarazione di nullità del provvedimento disciplinare è stata, infatti, disposta ai sensi del comma 7 dell’art.54-bis del dlgs. 165/01 secondo cui «gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli». Inoltre, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria minima al segretario, in ottemperanza alla disposizione normativa secondo cui «qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’Anac, l’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’Anac applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro». Avverso la sanzione pecuniaria ricevuta, il segretario ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo chiedendo, prima della discussione della causa nel merito, un provvedimento cautelare di sospensiva della citata sanzione. L’ordinanza del Tar Il Collegio amministrativo di primo grado, con propria ordinanza, ha negato la richiesta sospensiva per due ragioni. La prima in quanto, pur da un sommario esame, non sono stati ravvisati i presupposti per la misura cautelare, risultando il provvedimento impugnato adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001. La seconda per l’entità della sanzione pecuniaria che non è stata ritenuta ingente.
Vincenzo Giannotti – Italia Oggi