Questo comporterà la modifica:
  • dell’allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis);
  • degli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi;
  • degli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di indenni e il riconoscimento dei programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky di alcune regioni.

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Fonte: EUR-Lex