Sulla Gazzetta ufficiale europea del 16 gennaio 2016 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2016/42 della Commissione, del 15 gennaio 2016, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia.
Nel 2015 la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5 in aziende situate sul suo territorio in cui viene allevato pollame e ha immediatamente adottato le misure minime di lotta prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di una ulteriore zona soggetta a restrizioni in conformità a tale direttiva.
Inoltre la decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione è stata adottata in modo da tener conto della diffusione dell’HPAI in Francia e dell’istituzione da parte dell’autorità competente di detto Stato membro di un’ulteriore ampia zona soggetta a restrizioni intorno alle zone di protezione e sorveglianza. Tale ulteriore zona soggetta a restrizioni comprende vari dipartimenti o parti di essi nel sud-ovest di tale Stato membro. La decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 stabilisce, tra l’altro, che l’ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dalla Francia in conformità alla direttiva 2005/94/CE deve comprendere perlomeno le aree elencate quale ulteriore zona soggetta a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
La Francia ha ora segnalato la comparsa di ulteriori focolai di HPAI al di fuori delle aree elencate quale ulteriore zona soggetta a restrizioni nell’allegato alla decisione di esecuzione (UE) 2015/2460. A causa dell’evoluzione della situazione epidemiologica e del rischio di un’ulteriore diffusione della malattia, la Francia sta allargando l’ulteriore zona soggetta a restrizioni intorno alle zone di protezione e sorveglianza istituite.
La Commissione ha esaminato le misure di lotta adottate dalla Francia e constata che le frontiere dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, istituita dall’autorità competente di tale Stato membro in conformità all’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa di focolai di HPAI.
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione l’ulteriore zona soggetta a restrizioni allargata istituita dalla Francia.
Quindi in base all’Articolo 1, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente Decisione.
18 gennaio 2016