Contratti di conto corrente da modificare dopo il provvedimento sull’antiriciclaggio. Blocco dei conti e restituzione dei fondi al cliente che si rifiuta di fornire informazioni alla banca. Trasferimento dei soldi su altro conto corrente bancario. È questo lo scenario che si avrà dal prossimo 1° gennaio, allorché entreranno in vigore le nuove disposizioni dettate dalla Banca d’Italia. Queste saranno contenute nel provvedimento recante disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela. Le nuove norme si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2014 e richiederanno alle banche e agli intermediari, di raccogliere informazioni dalla clientela per tutti i rapporti continuativi. Si pensi per esempio, al conto corrente, alla gestione, al deposito titoli in essere alla citata data.
Per quei clienti che, nonostante le ripetute richieste dalla banca, si dovessero rifiutare di fornire le necessarie informazioni scatterà la restituzione forzata delle relative disponibilità con conseguente vendita coatta degli eventuali strumenti finanziari presenti nel deposito titoli e trasferimento delle somme su un conto corrente che il cliente dovrà preoccuparsi di indicare.
Non sarà solo questo però, l’effetto derivante dalla mancata fornitura dei dati. L’intermediario dovrà anche valutare se fare una segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio all’unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia. Tra le informazioni che dovranno essere fornite dal cliente vi sono anche quelle relative al titolare effettivo, alla cui identificazione Banca d’Italia ha dedicato l’allegato n. 1 del provvedimento.
Occorrerà in particolare individuare i soci che detengono più del 25% del capitale delle società. In alternativa, se questi dovessero mancare, valutare di considerare tali uno o più soggetti preposti all’amministrazione della società. Qualora l’intermediario o la banca dovessero avere a che fare con società fiduciarie occorre procedere all’individuazione del fiduciante ovvero del soggetto per conto del quale opera la fiduciaria.
Resta peraltro non chiarita la non infrequente situazione in cui la fiduciaria non è cliente della banca, ma semplicemente intestataria di quote di società che risulta essere cliente della banca o dell’intermediario. Anche il nuovo provvedimento non ha infatti chiarito quale sua il comportamento da tenere determinando così una situazione di chiaro imbarazzo.
Alla banca viene infatti chiesto di raccogliere informazioni sui titolari effettivi ma in assenza di un preciso obbligo normativo la fiduciaria, nel caso sopra citato, è comunque tenuta a chiedere un’autorizzazione al proprio cliente prima di fornire il dato. Altrettanto complessa risulterà certamente essere anche l’individuazione del titolare effettivo in presenza di trust e ciò nonostante l’impegno profuso dall’autorità di vigilanza nel dettare i possibili criteri di individuazione dei citati soggetti (ItaliaOggi)
Ma servono chiarimenti
Contratti di conto corrente da modificare dopo il provvedimento sull’antiriciclaggio. La sezione IX delle nuove istruzioni della Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela prevede infatti, al punto 2, che in caso di impossibilità di rispettare gli obblighi di «adeguata verifica» a fronte di un conto o rapporto esistente, le banche debbano interrompere il rapporto e restituire le somme ivi depositate al cliente. Si tratta di applicare l’articolo 23, comma 1, del decreto 231/2007 e fin qui nessun problema. Viene però prevista una forma vincolata per il cliente di rimborso dei suoi fondi che potrà avvenire solo «tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso».
Questa norma genera una serie di problemi operativi, quando non legali, per le banche che dovranno applicarla. In primis perché queste saranno costrette a chiedere al cliente di aprire un conto corrente in altra banca sul quale restituire le somme a lui spettanti. Tra l’altro, questo nuovo conto corrente non potrà essere postale, in quanto la dizione delle istruzioni è precisa e non lascia adito a dubbi. E qui si arriva alla questione nodale alla quale bisognerà indubbiamente trovare una soluzione normativa o interpretativa da qui al 1 gennaio 2014, data di entrata in vigore della disciplina.
I contratti bancari di conto corrente, infatti, si conformano alle disposizioni del codice civile che sono inderogabili dalle parti, soprattutto se sfavorevoli al cliente. L’articolo 1852 del codice dispone, tra l’altro, che «il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito». Inoltre, l’articolo 1856 prevede che «la banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente».
Queste norme sono fedelmente riprodotte nei contratti in uso presso le banche, che non possono evidentemente prevedere divieti ai prelevamenti e versamenti in contanti. La legge antiriciclaggio dispone unicamente (articolo 49, comma 1) una “limitazione” al trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000 euro. Ciò significa, come peraltro confermato in più occasioni dal Mef, che ogni cittadino ha facoltà di versare e prelevare dal suo conto corrente le somme in contanti di cui dispone o intende disporre.
La conseguenza di questo ragionamento risulta quindi ovvia: a fronte della chiusura di un conto corrente, sia su richiesta del cliente (ad esempio per insoddisfazione verso i servizi della banca) oppure della banca (esercizio della facoltà di recesso o esercizio del diritto previsto dalla legge antiriciclaggio), quindi, il correntista dovrà rientrare nella disponibilità delle somme depositate ritirandole presso l’istituto di credito a mezzo contanti, bonifico su eventuale altro conto che abbia a disposizione, assegno circolare rilasciato dalla banca. comprensibile allora la preoccupazione, sia dei clienti che delle banche, che questa norma limitativa venga applicata. Tra l’altro, a livello strettamente giuridico, si avrebbe una deroga ad una norma primaria operata da una fonte non legislativa.
A ciò si aggiunga che il bonifico di trasferimento delle somme del conto chiuso conterrà come causale proprio l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica per quel cliente; e ciò non predisporrà certo la banca ricevente ad accettare il nuovo cliente senza qualche perplessità. Ad onor del vero, questa previsione delle istruzioni sull’adeguata verifica era già contenuta nel Dlgs n. 169/2012, che la introduceva all’articolo 23, comma 1-bis, del decreto 231/2007. Una circolare dell’Abi, facendo riferimento a una decisione condivisa con il Mef, dava conto della sospensione dell’applicazione della regola in commento fino all’emanazione di chiarimenti da parte del Ministero. Chiarimenti che, a questo punto, si rendono più che necessari. (Il Sole 24 Ore)
15 aprile 2013