Entrerà in vigore il prossimo 26 marzo il decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale l’11 marzo 2021, che adegua l’ordinamento italiano al nuovo regolamento europeo sui controlli ufficiali 2017/625. Il decreto dà attuazione al “cuore” del Regolamento (Ue) 2017/625 definendo, tra l’altro, le autorità competenti; frequenze, modalità per l’esecuzione dei controlli e delle attività ufficiali; novità importanti quali il principio della classificazione del rischio nella programmazione dei controlli di sanità animale e sicurezza alimentare; il completamento della tracciabilità informatizzata dei farmaci veterinari. Il provvedimento, in tutto 20 articoli, dispone anche l’abrogazione di una serie di provvedimenti legislativi.
Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2021, il decreto legislativo n. 27 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. DECRETO LEGISLATIVO n. 27 IN GAZZETTA– IL TESTO IN PDF
LE AUTORITA’ COMPETENTI
Il D.lgs. del 2 febbraio 2021 n.27 designa, all’articolo 2, le Autorità competenti e le aree di competenza per ognuno. Vediamo alcune delle autorità designate e i rispettivi settori di competenza.
Articolo 2, comma 1 – Le Autorità competenti Ministero della salute, Regioni Province autonome di Trento e Bolzano e Aziende sanitarie locali hanno il compito di pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare controlli e attività ufficiali, nonché accertare le sanzioni amministrative nei settori:
UNIFORMARE LE COMPETENZE E I PROFILI PROFESSIONALI
Articolo 2, comma 2. Le autorità competenti, Ministero della salute, le regioni, Province autonome e Aziende sanitarie locali procedono ad uniformare le competenze ed i profili professionali del personale, anche in modo da favorirne l’interscambio.
IL MIPAAF, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- pratiche leali e informazioni ai consumatori che non impattano la sicurezza alimentare, nonché i controlli a norma dell’articolo 89 (Altri controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione) del Regolamento UE 1306/2013 (sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune)
- mangimi, in particolare sulle norme relative ad aspetti merceologici e qualitativi, non impattanti sulla sicurezza dei mangimi
- misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante
- produzione ed etichettatura dei prodotti biologici
- etichettatura delle DOP, IGP e delle STG
CONTROLLI UFFICIALI
NON CONFORMITÀ
L’articolo 5, invece, definisce di cosa si tratta quando parliamo di non conformità. Le azioni consecutive vanno commisurate al rischio rilevato durante i controlli ufficiali
GLI OPERATORI DEVONO COLLABORARE