In arrivo 1,5 miliardi di euro circa per l’incremento della produttività del lavoro nei prossimi due anni: 950 milioni di euro nel 2013 e 400 milioni nel 2014. È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29/3/2013 il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013 con le «modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228».
Per retribuzioni di produttività si intendono le voci retributive erogate con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, oppure, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle seguenti aree di intervento:
a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
c) adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.
L’agevolazione. Le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale saranno soggette a un’imposta sostitutiva di quella sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%. Quest’ultima trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2012, a euro 40.000. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’imposta sostitutiva non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2013, a euro 2.500 lordi.
Monitoraggio. Al fine di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure per l’incremento della produttività e la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni del presente decreto, i datori di lavoro devono depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. Entro il 30 novembre 2013 il governo procederà a un confronto con le parti sociali per verificare l’applicazione dei contratti e i loro risultati.
ItaliaOggi – 1 aprile 2013