La legge 116/2014 ha inserito nel Dl 91/2014 l’articolo 22-ter che consente una più ampia libertà di insediamento degli esercizi commerciali, mitigando alcuni vincoli posti dalla legge 98/2013.
L’articolo 31 del Dl 201/2011, oltre ad aver liberalizzato gli orari del commercio, aveva stabilito quale principio generale dell’ordinamento italiano la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali vietando quindi l’utilizzo di «contingenti, limiti territoriali e altri vincoli di qualsiasi natura». In realtà alcuni vincoli erano ammessi; quelli per «la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, dell’ambiente urbano e dei beni culturali». La legge 214 aveva poi imposto alle Regioni e ai Comuni di adeguare la loro regolamentazione di settore entro il 30 settembre 2012.
Ma l’articolo 30 della legge 98/2013 si è inserito nel predetto articolo 31 del Dl 201/2011, attribuendo a Regioni e Comuni la facoltà di individuare le aree interdette agli esercizi commerciali e quelle in cui possono essere poste “limitazioni” all’ubicazione di attività produttive e commerciali.
Agli enti veniva solo imposto di decidere queste limitazioni senza creare discriminazioni tra gli operatori. Con sorpresa si è rilevato che i limiti potevano riguardare anche le «attività produttive» un’espressione che può essere riferita non solo alle attività di produzione di beni in senso stretto ma alle attività economiche in genere.
L’articolo 30 della legge 98/2013 è subito sembrato a molti una riattribuzione a Regioni e Comuni di un potere di programmazione degli insediamenti produttivi ampiamente discrezionale e quindi una chiara marcia indietro rispetto alla liberalizzazione del Salva Italia che nel frattempo alcune sentenze della Corte costituzionale avevano legittimato, respingendo le obiezioni delle Regioni. Il ministero dello Sviluppo economico, preoccupato, ha emanato il 5 novembre 2013 un risoluzione per raccomandare una lettura della norma che «escluda la possibilità di interventi regolatori contrastanti con i principi» della liberalizzazione.
Il nuovo articolo 22-ter del Dl 91/2014 modifica ora l’articolo 31 “versione 2013” del Dl 201/2011, precisando che le restrizioni introdotte dalla legge 98/2013 sono consentite solo quando occorre garantire la tutela della salute, del lavoro, dell’ambiente incluso quello urbano, dei beni culturali.
Purtroppo il quadro delle regole sugli insediamenti delle attività economiche, per la vaghezza delle espressioni usate, rimane assolutamente ambiguo, fonte di applicazioni locali “personalizzate” e di inevitabili ricorsi.
Il Sole 24 Ore – 22 agosto 2014