LA SENTENZA La disciplina ha natura procedimentale Il contribuente deve essere in condizione di addurre le minori spese. Il nuovo redditometro, stante la natura di norma procedimentale, può essere applicato anche per i periodi d’imposta precedenti all’anno 2009. Lo hanno stabilito i giudici della Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza 123/30/13, del 3 dicembre scorso.
I fatti in causa fanno seguito all’impugnazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale con la quale il collegio aveva confermato l’avviso di accertamento emesso sulla base dei vecchi indici e coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1992.
In prima analisi il collegio, pur ammettendo la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di rideterminare il reddito sulla base di elementi indici di capacità contributiva, ha ritenuto di censurare le modalità applicative in virtù dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Al riguardo la pronuncia, prendendo in esame le novità normative introdotte dal Dl 78/10, ha evidenziato come le nuove disposizioni devono essere interpretate in maniera tale di permettere al contribuente di dimostrare che le spese sostenute sono inferiori rispetto ai valori derivanti dall’applicazione dei coefficienti ministeriali.
In particolare, magistrati hanno stabilito che i nuovi parametri, introdotti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2012, indicativi della capacità contributiva, devono essere applicati anche per la determinazione dei redditi maturati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Oltretutto, va considerato che gli interventi normativi finalizzati alla nuova determinazione sintetica del reddito vanno catalogati tra quelli riguardanti norme procedimentali, tali per cui, il contribuente è legittimato a sostenere la retroattività delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti all’anno 2009.
Tra l’altro, i principi espressi nella sentenza della Commissione convergono con l’orientamento della Suprema corte di cassazione (sentenza 13776/13) la quale ha ritenuto, attesa la natura procedimentale delle norme secondarie, legittima l’applicazione ai periodi precedenti a quello della loro emanazione.
La sentenza è particolarmente interessante anche perché affronta, seppure in modo sintetico, la questione relativa all’applicazione dei coefficienti presuntivi alle rate dei mutui per l’acquisto dell’abitazione.
In pratica, ed in base alle precedenti norme, la ricostruzione sintetica del reddito, basata sulla disponibilità di un bene immobile, subisce l’effetto moltiplicatore dei coefficienti ministeriali applicati sulle rate pagate ovvero sugli eventuali canoni di locazione.
A questo proposito i magistrati, privilegiando la retroattività dei nuovi elementi su cui parametrare la capacità contributiva, hanno affermato che, l’applicazione dei coefficienti sulle rate pagate per l’abitazione principale, determina una divergente quantificazione della probabile capacità contributiva.
Il Sole 24 Ore – 4 gennaio 2014