La Corte Costituzionale ha ‘promosso’ la legge della Regione Lombardia per il contenimento e l’eliminazione delle nutrie, i roditori ‘accusati’ di danni ad agricoltura e corsi d’acqua. Secondo una sentenza depositata dalla Consulta il 21 gennaio e di cui ha dato notizia all’Aula il presidente del Consiglio regionale lombardo Raffaele Cattaneo in apertura di seduta, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale che il Governo aveva sollevato.
In particolare, i punti contestati dal Governo erano due: la presenza delle prefetture al tavolo di coordinamento istituito dalla legge regionale e la possibilità di eliminare le nutrie anche con armi da sparo, da lancio individuale (per esempio le balestre) e trappole. Per la Corte Costituzionale la legge regionale non pone obblighi per le prefetture, organi statali, e non lede le competenze dello Stato in tema di ambiente e di sicurezza.
La Sentenza numero 9 del 2016 della Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Governo in merito alla legge della regione Lombardia sul contenimento delle nutrie in regione Lombardia.
La legge prevede infatti l’eliminazione delle nutrie per i danni loro provocati all’agricoltura e ai corsi d’acqua.
I punti contestati erano sia la presenza delle prefetture al tavolo di coordinamento istituito dalla legge regionale che la possibilità di eliminare le nutrie anche con armi da sparo, da lancio individuale (per esempio le balestre) e trappole.
Per la Consulta la legge regionale non pone obblighi per le prefetture, organi statali, e non lede le competenze dello Stato in tema di ambiente e di sicurezza.
In particolare la Corte Costituzionale:
“1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria ? Myocastor coypus)», promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale n. 32 del 2014, promossa, in riferimento all’art. 117, commi primo e secondo, lettere h) e s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe”.
Ansa – 3 febbraio 2016