Confermato l’addebito, così come inquadrato in primo e in secondo grado, anche tenendo presente le ripercussioni psico-fisiche sulla dipendente. Ritenuto legittimo anche il ricorso alla citazione diretta in giudizio.
Gerarchie da rispettare, sì, ma forme e vivere civile vanno sempre tenuti in debito conto… altrimenti il comportamento del dirigente nei confronti del dipendente è punibile a livello penale. E il procedimento può essere legittimamente avviato con la citazione cosiddetta diretta a giudizio (Cassazione, sentenza 28415/12).
Risorse umane. A finire sotto accusa è il responsabile del personale di una piccola ditta, che opera nel mercato delle attrezzature sportive. Casus belli è l’atteggiamento tenuto nei confronti di una dipendente, richiamata con gli sguardi, con espressioni offensive e addirittura con la minaccia del licenziamento.
Evidente, per la giustizia, l’abuso dei «mezzi di correzione e di disciplina», aggravato da due elementi: le «funzioni dirigenziali» svolte dal responsabile del personale; le lesioni personali subite dalla vittima e sfociate in una «neurosi depressiva ansiosa». Conseguenziale è la condanna, sia in primo che in secondo grado, a sei mesi di reclusione.
Procedura. Per l’uomo, però, la condanna è illegittima: ecco spiegato il ricorso in Cassazione, e fondato su due cardini, ossia il mancato passaggio in udienza preliminare e l’errata valutazione dei fatti.
Due fronti strettamente connessi, su cui i giudici di Cassazione forniscono una valutazione tranchant, rigettando in toto il ricorso. Più precisamente, viene ritenuta non fondata la richiesta delle «vie ordinarie» con la «fissazione di udienza preliminare»: difatti, viene chiarito che «il Pubblico Ministero ha esercitato la azione penale in modo corretto poiché, quand’anche il fatto lesivo fosse stato riconducibile alla fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 583 c.p., il reato sarebbe stato punibile con pena edittale massima di quattro anni» cioè entro i «limiti edittali» previsti dall’art. 550 c.p. per la «citazione diretta a giudizio».
Assolutamente legittima, quindi, la procedura seguita, e altrettanto legittima anche la condanna nei confronti del responsabile del personale della piccola ditta.
La Stampa – 27 dicembre 2012