Via libera definitivo venerdì in Cdm al decreto che disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della Pubblica amministrazione
Il testo del decreto sulla trasparenza, che attua la legge anticorruzione (legge 190/2012), è “un vero e proprio Codice” tanto che, come si legge nel comunicato emesso da Palazzo Chigi, “si è fatta maggiore chiarezza sulle norme abrogate in modo da evitare dubbi interpretativi”. Il testo conferma sostanzialmente l’impianto di quello già approvato in sede preliminare: è infatti stato sottoposto al vaglio del Garante della privacy e delle vari componenti della Conferenza Unificata (regioni, province e comuni), che hanno introdotto solo modifiche di carattere tecnico e formale.
Il provvedimento, già previsto dalla legge anticorruzione, stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle Pa, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente, per esempio per motivi di sicurezza. Viene anche introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico, volto ad alimentare il rapporto di fiducia tra i cittadini e l’amministrazione pubblica e a promuovere il principio di legalità e prevenzione della corruzione.
In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le Pa. pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato. Per questo Palazzo Chigi ha proposto l’istituzione di un’apposita sezione, l’Amministrazione trasparente, nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento
Nel comunicato del Governo viene dato subito risalto alle novità introdotte che consistono:
1) nelle modifiche all’articolo 4 e all’articolo 26, in accoglimento dei pareri del Garante, dove si è espressamente esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di sussidi e ausili finanziari, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;
2) nella pubblicazione dei dati relativi al livello del benessere organizzativo interno alle pubbliche amministrazioni e la pubblicazione dei risultati delle indagini di customer satisfaction effettuati come avevano richiesto le Regioni. Per quanto riguarda gli enti territoriali a statuto speciale e le Province autonome è stato invece previsto che queste ultime possono individuare specifiche forme di applicazione della nuova disciplina in ragione della peculiarità dei loro ordinamenti.
Il testo definitivo quindi, al di là di queste modifiche, esce da Palazzo Chigi come era stato approvato il 22 gennaio scorso. Ecco quali sono le novità – riportate dalla nota di Palazzo Chigi – che entreranno a far parte del Codice:
– obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.
– principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle Pa, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
– totale accessibilità delle informazioni: il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).
– diritto di accesso civico: questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.
– amministrazione trasparente: obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione – “Amministrazione trasparente” – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.
– Piano triennale per la trasparenza e l’integrità: che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.
17 febbraio 2013 – riproduzione riservata