Stretta agli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni dello stato e nelle agenzie. Gli emendamenti dei relatori all’articolo 2 della spending review (dl 95/2012), approvati venerdì scorso in commissione al senato, irrigidiscono ulteriormente la possibilità delle amministrazioni di assumere e incaricare i dirigenti.
Per le amministrazioni dello stato, anche a ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del digs 165/2001, si emenda l’articolo 2, nel quale si inserisce un comma 10-bis, finalizzato a sottrarre alle varie amministrazioni una forte parte dell’autonomia organizzativa e normativa. Infatti, dette amministrazioni non potranno più incrementare il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale con i regolamenti di organizzazione, perché occorrerà, invece, una -disposizione legislativa di rango primario-. Il legislatore mostra poca fiducia sull’autonomia organizzativa delle amministrazioni anche con il nuovo comma 10-ter dell’articolo 2. Esso, allo scopo di semplificare ed accelerare il riordino organizzativo disposto dal comma 10, prevede che i regolamenti di organizzazione dei ministeri siano adottati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il ministro dell’economia e delle finanze. E sui dpcm si impone il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Una volta vigenti i decreti del presidente del consiglio, si disapplicheranno i regolamenti di organizzazione vigenti. Per quanto concerne, poi, le agenzie fiscali, nei confronti delle quali si è aperta la strada alla riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali, gli emendamenti inseriscono un comma 20-bis all’articolo 2, che punta a rimediare a; tagli( dei dirigenti, potenziando le figure delle posizioni organizzative, una sorta di «quadri.. Dunque. si consente alle agenzie di istituire posizioni organizzative, che non avranno qualifica dirigenziale, che potranno, tuttavia, svolgere funzioni di direzione e ricevere deleghe dai dirigenti. Il numero dei -quadri. non potrà essere comunque superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 95/2012 ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive. Il numero effettivo delle posizioni organizzative sarà determinato nel rispetto dei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, comunque per un importo non superiore a 13,8 milioni di curo. Potranno essere incaricati funzionari inquadrati nella terza area, con almeno cinque anni di esperienza professionale. Gli incarichi saranno assegnati cm criteri meritocratici, tendenti a valorizzare capacità e attitudini, in base ad apposite procedure selettive
I quadri riceveranno un’indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un’indennità di risultato, il cui importo non potrà essere superiore al 50(7e del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più bassoltato; l’indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell’incarico svolto, è determinata in misura non superiore al 20′; dell’indennità di posizione attribuita.
ItaliaOggi – 31 luglio 2012