La riforma della pubblica amministrazione (Dl 90/2014) parte dalla riscrittura delle norme che regolamentano il turnover. L’impianto complessivo è confermato ma con molte novità. Per le amministrazioni statali: nel 2014 potranno sostituire il personale cessato l’anno precedente nel limite del 20%, tetto che aumenta al 40% nel 2015, al 60% nel 2016, all’80% nel 2017, per arrivare al turnover completo nel 2018. Si tratta delle stesse percentuali prima disseminate in numerose norme, ora modificate o abrogate. L’unica novità sostanziale riguarda le modalità di calcolo del limite, che oggi fa riferimento solo alla spesa e non più alle teste. Gli enti di ricerca: anche in questo settore percentuali di copertura del turnover immutate (50% nel 2014-2015, 60% nel 2016, 80% nel 2017 e 100% dal 2018), ma con una nuova condizione.
Potranno assumere solo gli enti la cui spesa per il personale di ruolo non supera l’80% delle entrate correnti secondo il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
In caso contrario scatta il divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, nel calcolo delle spese relative al personale cessato dal 2014 in poi si potrà considerare anche il maturato economico, in quanto risulta disapplicato solo agli enti di ricerca l’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 165/2001. Tale modalità di calcolo potrà essere revocata con decreto in presenza di incrementi di spesa che possano compromettere gli equilibri di finanza pubblica.
Amministrazioni dello Stato ed enti di ricerca saranno costantemente monitorati e le assunzioni dovranno essere autorizzate con apposito decreto. Dal 2014 il cumulo dei budget assunzionali sarà consentito al massimo per tre anni.
Le regioni e gli enti locali. I benefici maggiori sembrano riservati a regioni ed enti locali soggetti al patto di stabilità: è, infatti, previsto un significativo innalzamento della percentuale di copertura del turnover, che passa dal 40% al 60% già nel 2014. L’incremento è confermato nel 2015, arriva all’80% nel biennio 2016-2017 e approda al 100% nel 2018. Inoltre, viene abrogato il discusso articolo 76, comma 7, del Dl 112/2008, che vietava le assunzioni agli enti con incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente superiore al 50%, consolidando anche le aziende speciali, le istituzioni e le partecipate. Sembra strano, ma anche agli enti da anni considerati “non virtuosi”, ovvero quelli che sforavano il suddetto limite, sono state sbloccate le assunzioni.
Le novità, però, non sono tutte positive atteso che con l’abrogazione del comma 7 dell’articolo 76 vengono cancellate anche le “agevolazioni” previste per determinati settori. Di fatto la percentuale di turnover per la polizia locale, l’istruzione pubblica e il sociale era fissata all’80% della spesa dei cessati, poiché le nuove assunzioni si consideravano al 50%.
Altra agevolazione abrogata riguarda la possibilità di sostituire integralmente il personale della polizia locale qualora le spese di personale siano inferiori al 35% di quelle correnti. Anche per gli enti locali è prevista la possibilità di cumulare le risorse destinate alle assunzioni solo per un triennio.
A questo punto è necessario mettere in fila tutte le norme per gli enti territoriali:
– le regioni e i comuni soggetti al patto di stabilità potranno Per approfondire tutte le novità introdotte dal Governo Renzi con gli ultimi due decreti, «Il Sole 24 Ore» dedica ogni giorno un inserto tematico che permette di scoprire che cosa cambia per imprese, pubbliche amministrazioni, diritto societario e appalti. Questo il piano delle uscite: assumere nel 2014-2015 il 60% del personale cessato nell’anno precedente a condizione che riducano la spesa storica di personale (articolo 1, comma 557 della legge 296/2006) e che rispettino il patto di stabilità;
– per le amministrazioni locali non soggette al patto di stabilità continua ad applicarsi il limite rappresentato dalle cessazioni avvenute nell’anno precedente (turnover al 100%) a condizione che la spesa di personale non superi quella del 2008 (articolo 1, comma 562 della legge 296/2006);
– nulla cambia per le province, che continuano ad avere il blocco totale delle assunzioni (articolo 16, comma 9 del Dl 95/2012).
Le cose sembrano andare decisamente meglio per gli enti del cosiddetto parapubblico (aziende speciali, istituzioni e società partecipate), rispetto ai quali gli enti territoriali avranno il compito di “coordinare” le politiche assunzionali al fine di garantire «una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti». Di fatto poco più che una norma di principio.
Trattenimento in servizio. Nessuna «proroga» arrivati alla pensione
«Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni»: così recita il titolo dell’articolo 1 del decreto legge 90. Ci aspetterebbe, dunque, un intervento robusto, teso a tagliare in modo significativo l’età media dei dipendenti pubblici. In realtà, il “ricambio” trova la sua esplicazione nella cancellazione del trattanimento in servizio e nella possibilità di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro alla maturazione della pensione anticipata secondo la riforma Fornero. Considerato che, a livello assunzionale, non è ancora riconosciuta mano libera alle amministrazioni, la strada per raggiungere l’obiettivo appare lunga. Solo per la completa attuazione delle disposizioni occorre un anno e mezzo.
Nei primi quattro commi della norma si prevede l’abolizione dell’articolo 16 del decreto legislativo 503/1992 e degli interventi legislativi conseguenti. Trova, quindi, lo stop definitivo una disposizione che agli albori rappresentava il diritto del dipendente a rimanere in servizio, per un biennio, una volta raggiunti i limiti di età. Da diritto era stato derubricato a facoltà per l’amministrazione di appartenenza di trattenere in servizio il lavoratore, per poi arrivare a considerarlo come nuova assunzione nell’ambito dei vincoli posti in materia.
Mobilità. Favoriti i passaggi ma serve il nullaosta
Il decreto legge 90 rivede anche l’istituto della mobilità obbligatoria e volontaria, oltre a intervenire sulle mansioni dei dipendenti della pubblica amministrazione.
Il passaggio dei lavoratori da un ente all’altro è sempre stato visto dal legislatore con favore, nel tentativo di cercare l’ottimale redistribuzione delle risorse umane, prima di intraprendere procedure concorsuali con accesso dall’esterno. L’articolo 4 della riforma riscrive l’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, rinsaldando la possibilità, da parte delle amministrazioni, di ricoprire i posti vacanti attraverso passaggio diretto di dipendenti di altre amministrazioni, ma viene confermata la necessità dell’assenso dell’ente di appartenenza. In ogni caso, è necessario che vengano prefissati preventivamente i criteri di scelta e che si proceda a pubblicare per almeno trenta giorni sul sito istituzionale un apposito bando che identifichi posti, qualifiche, requisiti.
Solamente nel contesto dei trasferimenti tra ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici – ed in via sperimentale – scompare il via libera dell’amministrazione di appartenenza, ma solamente a determinate condizioni. Presso la Funzione pubblica verrà istituto un portale per favorire l’incontro tra domanda e offerta. Sono, inoltre, introdotte regole speciali per lo spostamento dell’attività dei dipendenti appartenenti a medesime unità produttive.
Un altro leitmotiv del legislatore è la gestione del personale in eccedenza della pubblica amministrazione, tanto che la rivisitazione dell’articolo 33 del Dlgs 165/2001, avvenuta negli ultimi anni, ha previsto una verifica annuale da parte di tutti gli enti. Il personale in soprannumero viene collocato in disponibilità per un periodo massimo di due anni e con una retribuzione pari all’80% dello stipendio. Al fine di aumentare le occasioni di reimpiego, il Dl 90 introduce la possibilità da parte di tali soggetti di chiedere, nei sei mesi antecedenti la scadenza del biennio, la ricollocazione nell’ambito dei posti vacanti in organico anche in una qualifica, posizione economica o categoria inferiore.
Viene, altresì, previsto che l’avvio di procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato o determinato per più di un anno sia subordinato all’impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità, il quale, peraltro, può essere altresì assegnato (con sospensione del termine massimo di due anni) in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche che ne fanno richiesta.
Dirigenti a tempo. Incarichi selezionati con bando pubblico
L’articolo 11 della riforma della Pa (Dl 90) riscrive le regole per l’affidamento di incarichi dirigenziali a tempo determinato e per gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici degli enti locali.
L’articolo 110 del decreto legislativo 267/2000 prevede, infatti, la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato sia in dotazione organica (comma 1), che extra-dotazione organica (comma 2). Nella versione originaria del comma 1 mancava ogni riferimento a limiti quantitativi per tali assunzioni; paletti inseriti dall’articolo 19, comma 6-quater, del Dlgs 165/2001, norma che il Dl 90 cancella riscrivendo i vincoli direttamente nell’articolo 110 del testo unico degli enti locali.
Per i posti di qualifica dirigenziale è il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi a definire la quota attribuibile a tempo determinato. Soglia che, però, non potrà essere superiore al 30% dei posti della dotazione organica della medesima qualifica, con arrotondamento almeno a una unità. Tuttavia, il comma 1 del Dlgs 267 non si riferisce solamente alle qualifiche dirigenziali, ma prevede la possibilità di ricoprire a tempo determinato anche i posti di responsabile di servizi o di uffici. In tale ipotesi, il testo letterale della norma sembra non fissare alcun paletto ed è forse questo il motivo per cui la dottrina costante della Corte dei conti ha ritenuto che questa tipologia di assunzione rientri nel limite per il lavoro flessibile, ovvero nella riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2009, come previsto dall’articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010.
La riforma mette, inoltre, nero su bianco l’obbligo di espletare, ai fini dell’attribuzione di un incarico ai sensi dell’articolo 110, una selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico, oltre a verificare i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Modificando il comma 5 dell’articolo 110 viene anche previsto il collocamento automatico in aspettativa senza assegni per i dipendenti pubblici a cui sono affidati gli incarichi a contratto in esame.
Con una frase a dir poco disorganica viene anche integrato l’articolo 90 del Dlgs 267: i soggetti assunti in staff agli organi politici non possono svolgere attività gestionale e si prescinde, ai fini dell’affidamento dell’incarico, dal possesso del titolo di studio, ancorché si possa parametrare il trattamento economico a quello dei dirigenti.
Il Sole 24 Ore – 30 giugno 2014