Nuove speranze di assunzione per chi supera un concorso ma non si colloca in una posizione utile: lo precisa il Tar Lazio con la sentenza 14 ottobre 2014 numero 10318. L’amministrazione deve infatti motivare la propria scelta tra attingere idonei da una precedente graduatoria oppure bandire un nuovo concorso. Per indire un nuovo concorso occorre indicare le ragioni della mancata utilizzazione di una graduatoria ancora valida ed efficace.
Nel caso specifico è stato ritenuto illegittimo il bando di concorso interno, per titoli ed esami, per 250 allievi marescialli dell’arma dei carabinieri, perché l’amministrazione della Difesa non ha, nel decreto che ha approvato il bando stesso, fornito un’adeguata motivazione circa le ragioni del mancato scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace del precedente identico concorso.
Il criterio generale da applicare è che, nel motivare l’opzione preferita, l’amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’attuale ordinamento afferma un generale favore circa l’utilizzazione della graduatoria degli idonei, favore che viene meno solo in presenza di speciali discipline di settore, di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente che devono, comunque, essere puntualmente specificate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso. Da tempo è infatti emersa (Consiglio di Stato, adunanza plenaria 14/2011) una sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace.
Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.
Una motivata deroga alla graduatoria valida ed efficace potrebbe essere consentita, ad esempio, in presenza di: a) graduatorie estremamente datate; b) ricerca di personale dotato di requisiti fondamentalmente diversi da quelli in possesso dei precedenti idonei; c) tipo differente di selezione decisa, eventualmente con passaggi più rigorosi; d) presenza di speciali disposizioni legislative che impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere; e) esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario; f) intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione.
Ad esempio vi può essere un particolare rilievo dell’introduzione di una prova di lingua straniera o una più specifica indicazione dell’oggetto delle prove di contenuto giuridico, tecnico, o anche solo di uso di apparecchiature informatiche. Sul tema della validità delle graduatorie, il Consiglio di Stato (6247/2013) aveva già sottolineato il fenomeno delle proroghe generalizzate al 31 dicembre 2012 (articolo 1 comma 4 Dl 216/ 2011, cosiddetto Milleproroghe); successivamente, l’articolo 4 comma 4 del Dl 101/2013 (legge 125) ha prorogato al 31 dicembre 2016 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. Una proroga peraltro che pone diversi interrogativi, in parte risolti dalla circolare del ministero per la Semplificazione 5/2013, ma sempre sulla base del favore per i soggetti idonei, seppur non utilmente graduati.
Il Sole 24 Ore – 18 ottobre 2014