Palazzo Chigi ha chiesto all’avvocatura dello Stato di fare appello con sospensiva contro la sentenza 2446/2013 con la quale il Tar Lazio aveva parzialmente annullato la circolare 2/2012 della Funzione pubblica nella parte in cui stabilisce che l’amministrazione deve collocare a riposo al compimento del 65esimo anno di età i dipendenti che nel 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva, o comunque dei requisiti prescritti per l’accesso ad un trattamento diverso dalla pensione di vecchiaia. In altri termini, per il Tar la data del 2011 non costituiva più lo spartiacque per verificare i requisiti affinché le Pa potessero risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.
Considerati i risvolti generali della sentenza, il Dipartimento precisa che non intende mutare il proprio orientamento anche in considerazione di diverse pronunce emesse da parte sia del giudice amministrativo sia di quello ordinario, che hanno avallato la linea ministeriale. Il ministero dell’Economia, interpellato dopo la sentenza, rileva come il dispositivo contenga l’esplicita ammissione della interpretabilità del comma 14 dell’articolo 24 del DL 201/2011 nel senso accolto dalla amministrazione, ritenuto dallo stesso Tar del Lazio «non privo di plausibilità». Inoltre altri tribunali amministrativi hanno assunto un orientamento contrario, motivo per cui il giudicato non può ritenersi consolidato. Il ministero dell’economia, nel condividere la posizione assunta dalla Funzione pubblica, conviene con il parere espresso ritenendo di non ravvisare i presupposti per un mutamento di orientamento rispetto alla linea interpretativa finora adottata.
Sole 24 Ore – 30 luglio 2013