Provvedimento del garante della privacy riconosce i diritti dell’azienda, ma con limiti. Una società non può controllare il contenuto del pc di un dipendente senza averlo prima informato di questa possibilità e senza il pieno rispetto della libertà e della dignità del lavoratore. Lo ha affermato, con provvedimento n. 307/2012, il garante privacy.
Decidendo un ricorso di un dipendente il garante ha stabilito che nel caso specifico un dipendente è stato licenziato sulla base dei documenti presenti in una cartella personale del pc portatile aziendale, consegnato per il periodico back up. Nella cartella personale si trovavano documenti relativi a una attività svolta dal dipendente in concorrenza con il suo datore di lavoro. La società, secondo il garante, ha violato la privacy del lavoratore in quanto non ha informato il lavoratore sui limiti di utilizzo del bene aziendale e sulla modalità di analisi e verifica sulle informazioni contenute nel pc stesso. In altre parole l’azienda non ha inserito nella policy aziendale un esplicito riferimento alle operazioni di controllo su tutte le cartelle archiviate nella memoria del computer. Il garante ha, comunque, ribadito che il datore di lavoro può effettuare controlli mirati al fine di verificare l’effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro. Quanto all’utilizzo dei dati in sede giudiziaria (nel processo sul licenziamento) è il giudice che deve decidere l’utilizzabilità nel procedimento civile già in corso della documentazione acquisita agli atti. Punti patente Estratto conto dettagliato dei punti patente. Si devono indicare tutti i movimenti, in più e in meno, e non solo il saldo finale. Il garante della privacy, con il provvedimento n. 25 del 24 gennaio 2013, ha imposto al ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aggiornare sul web il «portale dell’automobilista» in modo da consentire all’interessato di conoscere tutta la movimentazione dei punti patente. La stessa cautela deve essere osservata nell’invio agli automobilisti di estratti cronologici. Il trattamento delle informazioni relativi ai punti patente costituisce un trattamento di dati personali, soggetto al codice della privacy. E per questo che i dati devono essere esatti e aggiornati. Tuttavia il garante ha accertato che gli estratti cronologici disponibili all’automobilista non contengono, nel dettaglio e cronologicamente, la totalità delle stesse variazioni, traendone la conseguenza che i dati non sono esatti e completi. L’automobilista, in particolare, deve essere messo in grado di capire anche quando le maggiorazioni dei punti, dapprima attribuite per assenza di violazioni, a posteriori vengono cancellate per successive registrazioni di infrazioni da cui deriva la perdita di punti. Per ripristinare la correttezza delle informazioni il garante ha prescritto al ministero di cambiare entro sei mesi le procedure. In futuro le comunicazioni dovranno contenere i dati relativi alla totalità delle variazioni dei punti della patente, anche se effettuate in modo automatizzato, comprese l’attribuzione di punti che, successivamente, si è rivelata non legittimamente effettuata, in modo che la relativa operazione di annullamento risulti conoscibile all’interessato; questo vale anche per il portale online dell’automobilista. Il garante suggerisce inoltre di inserire una avvertenza con una dicitura dalla quale si deduca che l’attribuzione dei punti non è definitiva ma è subordinata all’assenza di una violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, per il periodo di due anni. Per il passato il dettaglio dei movimenti deve essere reso disponibile su specifica richiesta dell’interessato.
ItaliaOgi – 15 febbraio 2013