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Pensione, come funziona il cumulo tra diverse gestioni per il diritto all’assegno. Riscatto, quali vantaggi ha effettuarlo

pensioni cumuloÈ possibile sommare i contributi versati in più gestioni per arrivare a un’unica pensione? L’abolizione della possibilità di trasferire i contributi da una gestione sostitutiva verso il Fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps, avvenuta per opera della manovra estiva del 2010, ha fatto sì che con la legge di Stabilità per il 2013 si creasse il “cumulo contributivo” finalizzato a sanare parte delle situazioni anomale che si erano venute a creare. In pratica è possibile “sommare” virtualmente i contributi accreditati nelle diverse gestioni così come già accade con la totalizzazione nazionale. Tuttavia, a differenza di quest’ultima, l’accesso al cumulo è consentito a condizione che l’assicurato non abbia perfezionato un diritto autonomo in nessuna delle gestioni interessate dall’operazione. 

Così facendo si consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria (dipendenti, autonomi, gestione separata Inps nonché alle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria), di cumulare i periodi non coincidenti al fine di conseguire un’unica pensione.

Tale facoltà può essere esercitata qualora i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle gestioni. Non è possibile cumulare i periodi accreditati nelle Casse dei libero professionisti, ma si può comunque accedere al cumulo sommando altre gestioni. A differenza della totalizzazione (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’11 agosto) il cumulo ha il pregio di calcolare la pensione prendendo a riferimento tutta l’anzianità contributiva accreditata nelle diverse gestioni e liquida il pro quota di pensione in funzione delle retribuzioni e contribuzioni accreditate nella singola gestione (mentre con la totalizzazione si utilizza di norma il contributivo).

Prima di effettuare il cumulo c’è la possibilità di far ricorso alla ricongiunzione onerosa o alla totalizzazione. Tali istituti sono alternativi tra loro. In regime di cumulo è possibile accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti anagrafici e di contribuzione (almeno 20 anni) più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate al cumulo e sempreché sussistano gli ulteriori requisiti diversi da quelli di età e anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulta da ultimo iscritto, quali ad esempio la cessazione dell’attività lavorativa dipendente alla data di decorrenza della pensione. Si cumula altresì per conseguire i trattamenti di inabilità e ai superstiti dell’assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

È evidente che, a fronte di carriere lavorative sempre più frammentarie, il cumulo o la totalizzazione rimangono valide alternative gratuite alla ricongiunzione onerosa, considerando anche che i contributi in gestione separata Inps – posseduti dalle ultime generazioni impegnate in collaborazioni coordinate e continuative o a progetto – non sono ricongiungibili.

RICONGIUNZIONE. In pensione con le regole dell’ultima gestione

La ricongiunzione consente di riunire in un’unica gestione le diverse posizioni assicurative possedute. Solitamente si effettua nell’ultima cassa in cui si è iscritti, con il fine di ottenere una sola pensione con le regole di quest’ultima. Il trasferimento di norma è oneroso, avviene a domanda dell’interessato o dei suoi superstiti, e riguarda tutti i periodi di contribuzione che il lavoratore ha maturato (non sono ammesse ricongiunzioni parziali) e che non siano stati già utilizzati per la liquidazione di una pensione. Non è possibile ricongiungere i contributi accreditati nella gestione separata dell’Inps, che potranno dar luogo a una pensione supplementare.

Le norme principali che disciplinano la ricongiunzione sono due. La prima è la legge 29/1979 che consente di trasferire i contributi accreditati nel Fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps verso le gestioni sostitutive, esclusive o esonerative. È possibile anche effettuare la ricongiunzione da queste ultime gestioni verso l’Inps. La ricongiunzione può essere esercitata anche per trasferire i contributi accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) verso il Fondo pensione lavoratori dipendenti.

Naturalmente l’operazione è possibile a condizione che nella gestione dove si intende effettuare l’accentramento risulti accreditato almeno un contributo. L’onere (determinato su diversi fattori quali età anagrafica, anzianità contributiva, contributi da trasferire, retribuzioni unitamente al sistema di calcolo ex retributivo – misto – contributivo) è ridotto del 50 per cento.

La seconda norma di riferimento è la legge 45/1990 che consente di ricongiungere i periodi accreditati nelle varie casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli già accreditati presso le gestioni obbligatorie (dipendenti, autonomi e sostitutive). Anche questa ricongiunzione è onerosa e, a differenza di quella prevista dalla legge 29/1979, non è previsto l’abbattimento dell’onere a metà. Inoltre le basse contribuzioni obbligatorie delle Casse rispetto a quelle dei lavoratori dipendenti fanno sì che i provvedimenti risultino molto costosi, scoraggiandone il perfezionamento. È possibile altresì ricongiungere i contributi accreditati in diverse casse dei libero professionisti verso un’unica Cassa. L’onere sostenuto per tali finalità è deducibile dal proprio reddito imponibile ai fini Irpef.

Di norma la ricongiunzione può essere effettuata solo una volta. Tuttavia una seconda domanda è ammessa dopo almeno dieci anni dalla prima domanda, con almeno ulteriori cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro e al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.

RISCATTO. Recupero a pagamento per il corso universitario

L’istituto del riscatto consente di valorizzare, nell’ambito di una gestione previdenziale, periodi o servizi altrimenti non utili ai fini pensionistici mediante il pagamento di un contributo a carico dell’iscritto e/o richiedente. Tale riconoscimento comporta un incremento dell’anzianità contributiva e quindi la valorizzazione dei periodi sia per il diritto che la misura della pensione.

Possono essere valorizzati mediante riscatto, in tutto o in parte, i corsi di studio universitari indicati dall’articolo 1 della legge 341/1990, limitatamente al periodo di durata legale previsto e sempre che sia stato conseguito il titolo. La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più dei corsi legali che sono: diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge.

Oltre alla possibilità di riscattare i titoli di studio, la norma consente di valorizzare, pagando il relativo onere, i seguenti periodi non coperti da contribuzione obbligatoria: quelli corrispondenti al congedo parentale previsti dall’articolo 35, comma 5, del Dlgs 151/2001 collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro; i periodi successivi al 31 dicembre 1996, in cui il rapporto di lavoro si è interrotto o è stato sospeso in base a norme di legge o di contratto, nella misura massima di tre anni (articolo 5 comma 1 del Dlgs 564/1996). Si tratta, per esempio, dell’aspettativa per motivi di famiglia o di studio e le interruzioni per motivi disciplinari.

La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per l’aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali (legge 300/1970 e Dlgs 564/1996), nei casi in cui tali periodi non siano più accreditabili figurativamente per mancata presentazione della relativa domanda entro i termini perentori previsti dalle norme in materia di contribuzione figurativa; i periodi tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di attività discontinue, stagionali o temporanee, successive al 31 dicembre 1996; i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico; i periodi di lavoro effettuati in Paesi non membri dell’Unione europea e non convenzionati.

L’onere di riscatto viene determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il “vecchio” sistema retributivo o con quello contributivo, tenendo conto della collocazione temporale dei periodi stessi, anche ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva complessiva posseduta dall’interessato, agli effetti dell’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 335/1995.

Se i periodi oggetto di riscatto si collocano fino al 31 dicembre 1995, l’importo della somma da versare sarà determinato con i criteri previsti dall’articolo 13 della legge 1338/1962 (riserva matematica) e l’onere sarà in rapporto a fattori variabili quali l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni.In presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, tale sistema di calcolo si applicherà anche nel caso in cui i periodi da riscattare si collochino tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2011.

Relativamente ai periodi da riscattare successivi al 31 dicembre 1995 per chi aveva meno di 18 anni di contributi a tale data, o quelli successivi al 2011 per coloro che hanno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è determinato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. Per il calcolo dell’onere di riscatto, la retribuzione cui va applicata l’aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

Quali vantaggi ha il soggetto che decide di effettuare il riscatto?

Innanzitutto si determina l’incremento dell’anzianità contributiva sia ai fini del diritto che della misura della pensione; per le domande di riscatto di titoli di studio presentate dal 1° gennaio 2008, la somma da versare si può pagare in 120 rate senza interessi; infine l’onere di riscatto rientra interamente tra quelli deducibili dal reddito e quindi abbattendo il reddito si pagherà una minore imposta Irpef.

Malattia e Cig coperti dai figurativi

I contributi figurativi vengono accreditati dall’Inps, sull’estratto conto dell’assicurato quando si verificano eventi per i quali né il datore di lavoro né il lavoratore versano i contributi. Questi contributi possono essere riconosciuti d’ufficio o a domanda dell’interessato senza che debba sostenere alcun costo.

Gli eventi sono diversi e variano dal riconoscimento del servizio militare, ai periodi di malattia, a quelli di disoccupazione o di cassa integrazione guadagni, all’assistenza a persone con handicap grave, alla donazione sangue, ai periodi di congedo di maternità e parentale. I contributi figurativi, una volta che risultano registrati sull’estratto conto, sono utili a tutti gli effetti sia per raggiungere il diritto sia per la misura, cioè per calcolare l’importo della pensione spettante.

Tuttavia, il groviglio normativo che si è succeduto nel corso degli anni fa sì che taluni contributi abbiano un peso inferiore rispetto ad altri. È il caso di quelli derivanti da disoccupazione (non agricola) e da malattia, che non possono essere considerati ai fini della pensione anticipata. Cerchiamo di fare chiarezza. Oggi si accede alla pensione anticipata con 41 anni 6 mesi (per le lavoratrici) e 42 anni e 6 mesi (per i lavoratori). L’accesso è consentito a condizione che, al netto dei contributi di disoccupazione e malattia, risultino almeno 35 anni di contributi obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, volontari e figurativi diversi da quelli in argomento. Questi ultimi saranno considerati solo per aumentare l’importo della pensione.

Questa distinzione non opera quando il lavoratore intende accedere alla pensione di vecchiaia (oggi a 66 anni 3 mesi) dove saranno conteggiate tutte le contribuzioni risultanti dal conto individuale. Una deroga riguarda i contributi figurativi per periodi di trattamento speciale di disoccupazione agricola che risultano essere utili sia per il diritto sia per la misura di tutte le pensioni, senza alcuna eccezione.

Queste distinzioni non operano per talune gestioni confluite nell’Inps. È il caso della gestione dipendenti pubblici dove la presenza di questi contributi per effetto di ricongiunzioni accettate “fa perdere” la natura originaria di tali periodi che sono equiparati a tutti gli effetti a servizio effettivamente svolto. La distinzione dei contributi figurativi opera anche nei confronti delle lavoratrici del settore privato che intendono accedere al regime sperimentale (cosiddette donne optanti) con 57 anni 3 mesi di età e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. Nel conteggio dell’anzianità contributiva dovranno pertanto essere esclusi i contributi derivanti da disoccupazione e da malattia.

Il Sole 24 Ore – 13 agosto 2015

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