Le imprese che vogliono mandare in pensione anticipata (fino a 4 anni rispetto a i requisiti di legge) parte dei loro dipendenti possono farlo, ma a loro spese, e dopo aver raggiunto un accordo con i sindacati. Questa possibilità, prevista dall’articolo 4 della riforma Fornero (legge 92 del 2012) è ora resa operativa dalla circolare Inps 119 del primo agosto scorso.
La via dei prepensionamenti potrebbe essere percorsa da quelle aziende che hanno necessità di ristrutturarsi alleggerendo l’organico anche se, a differenza del passato, l’operazione non sarà più a carico dell’Inps, ma dovranno essere le imprese stesse a finanziarla. I lavoratori coinvolti potrebbero andare in pensione fino a 4 anni prima del tempo. Un importante accordo che prevede l’utilizzo di questo meccanismo è già stato raggiunto nei mesi scorsi all’Enel per prepensionare 3.500 dipendenti.
Esuberi e accordi
I nuovi prepensionamenti previsti dalla riforma Fornero interessano le aziende con più di 15 dipendenti con eccedenze di personale. È necessario uno specifico accordo col sindacato finalizzato all’uscita dei lavoratori più vicini alla pensione. Quelli cioè che raggiungano i requisiti minimi per la vecchiaia o l’anzianità entro i 48 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro conseguente all’accordo stesso. Attualmente per la pensione di vecchiaia dei dipendenti privati sono necessari 66 anni e 3 mesi per gli uomini e 62 anni e 3 mesi per le donne mentre per la pensione d’anzianità ci vogliono almeno 42 anni e 5 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne, indipendentemente dall’età (ma se si esce prima di aver compiuto 62 anni scattano delle penalizzazioni sull’importo della pensione). Questi requisiti sono soggetti all’adeguamento, ogni tre anni (ogni due dal 2019), alla speranza di vita. La circolare 119 dell’Inps precisa che per il momento le disposizioni sui prepensionamenti non si applicano ai dipendenti pubblici, in attesa di «successive indicazioni». Per gli statali ci sono infatti normative specifiche. Per esempio, la possibilità di andare in pensione con le regole precedenti la riforma Fornero per tutti i dipendenti dichiarati in esubero e che maturino i vecchi requisiti entro il 31 dicembre 2014. Ma finora ne sono stati individuati solo 7.800.
Forse anche per questo tornano a galla indiscrezioni sulla volontà del governo di lanciare un maxipiano per prepensionare 200mila dipendenti pubblici. Piano immediatamente stoppato dai sindacati che, tra l’altro, osservano come 200mila impiegati in meno si potrebbero raggiungere in tre anni semplicemente attraverso una rigida applicazione del blocco del turn over.
Paga l’azienda
Ma torniamo al settore privato. Concluso l’accordo con i sindacati, l’azienda fornirà mese per mese all’Inps i soldi per pagare ai lavoratori che accettino l’uscita anticipata l’importo della pensione, pari a quello «che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione» al netto della parte che sarebbe maturata con gli anni di contribuzione mancanti, che anche questi dovranno essere versati dal datore di lavoro e serviranno a integrare l’assegno al termine del periodo di prepensionamento. L’azienda dovrà anche fornire una fidejussione bancaria all’Inps.
Si può cumulare
Il lavoratore, in sostanza, comincerà a prendere la pensione fino a 4 anni prima del dovuto, non perderà nel frattempo i contributi, che l’azienda dovrà continuare a versare all’Inps e che gli faranno avere la pensione piena dal momento in cui l’avrebbe presa con la riforma Fornero, e potrà cumulare il trattamento anticipato con eventuali redditi da lavoro. Se il beneficiario ha però meno di 62 anni subirà comunque le penalizzazioni previste (1% per ogni anno di anticipo, che sale al 2% dopo il secondo) sulle pensioni anticipate.
Enrico Marro – Corriere della Sera – 13 agosto
Dall’inps con il messaggio del 12 agosto il modulo per i prepensionamenti
Ulteriore passo in avanti per la completa definizione del quadro normativo e amministrativo riguardante i prepensionamenti “aziendali” previsti dalla legge 92/2012.
La riforma del mercato del lavoro dell’anno scorso, all’articolo 4, commi 1-7 ter, ha introdotto la possibilità di sottoscrivere accordi tra imprese con più di 15 dipendenti e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, per incentivare l’esodo dei dipendenti. L’opzione prevede una sorta di prepensionamento, a carico dell’azienda, per i dipendenti a cui mancano meno di quattro anni per maturare i requisiti per il pensionamento anticipato o di vecchiaia. In questo caso è l’impresa a farsi carico di tutti gli oneri, in quanto deve continuare a versare i contributi figurativi per i lavoratori fino al raggiungimento dei requisiti e pagare contemporaneamente la pensione anticipata (si veda Il Sole 24 Ore del 3 agosto).
Con il messaggio 12997 pubblicato ieri, l’Inps ha reso noto il modello che i datori di lavoro devono utilizzare per presentare all’istituto di previdenza l’accordo sottoscritto con i sindacati. Si tratta di un documento molto semplice in cui, oltre alle generalità, il datore di lavoro deve indicare la data di verbale di accordo, la data di inizio e fine della validità dell’accordo, il numero di lavoratori interessati oltre ad allegare l’accordo stesso. In caso di aziende che hanno sedi contributive presso più sedi Inps, l’accordo deve essere presentato alla struttura che gestisce la matricola aziendale principale.
Sempre in tema di pensioni, con il messaggio 12998 l’istituto di previdenza ha fornito una precisazione che riguarda le persone interessate dal terzo provvedimento di salvaguardia e iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell’Inps. In base a quanto previsto dalla legge 228/2012 e dal decreto interministeriale del 22 aprile 2013, i lavoratori, che hanno i requisiti, per accedere alla salvaguardia devono presentare domanda alle sedi Inps o alle direzioni territoriali del lavoro (in base alla categoria di appartenenza così come indicato dai provvedimenti). Il messaggio 12998 precisa che le domande riguardanti gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici dovranno essere inoltrate dagli uffici competenti a un’indirizzo email dedicato della direzione centrale previdenza.
Il Sole 24 Ore – 13 agosto 2013