L’Inps prende tempo sul tetto alle ex pensioni retributive. In considerazione dei tempi tecnici necessari all’attuazione dell’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, la presente liquidazione è da considerarsi «provvisoria». È questa la dizione che accompagnerà le nuove pensioni d’importo elevato penalizzate (ancora una volta) dalla legge di Stabilità 2015. Lo precisa la direzione centrale delle pensioni dell’Inps con il messaggio n. 211/2015.
Di cosa si parla. La norma sopra citata introduce un limite ai trattamenti pensionistici, prevedendo che non possano eccedere l’importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole di calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero (art. 24 della legge n. 214/2011). Ai fini della determinazione del trattamento, così si esprime, si computa l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione, integrata dai periodi contributivi maturati tra la data del conseguimento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del primo periodo utile ai fini dell’erogazione della pensione medesima. In parole semplici, nonostante i continui versamenti contributivi, non si può avere una pensione superiore all’80% della media degli ultimi stipendi. La platea dei soggetti interessati dall’applicazione della norma, come si osserva dai dati parlamentari che hanno accompagnato l’iter della legge, non appare definita in termini certi, in quanto prima dell’entrata in vigore della riforma coesistevano tre diverse «regole di calcolo»: sistema retributivo per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità contributiva di almeno 18 anni; sistema misto per coloro che alla medesima data avevano un’anzianità contributiva inferiore; sistema contributivo per gli assunti dal 1° gennaio 1996.
Odore di incostituzionalità. Il limite si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della legge (comma 708). Evidentemente il nuovo legislatore (forse troppo giovane per ricordare), non ha tenuto conto che per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte costituzionale ha sempre escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n. 349/1985, n. 173/1986, n. 822/1988, n.211/1997, n. 416/1999). Con riferimento alla natura dei contributi previdenziali, la Corte, pur osservando che «i contributi non vanno a vantaggio del singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori» allo stesso tempo, però, per quanto i contributi trascendano gli interessi dei singoli che li versano, «essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire corrispondenti prestazioni previdenziali», ciò da cui discende che il legislatore non può prescindere dal principio di proporzionalità tra contributi versati e prestazioni previdenziali (sentenza n.173/1986; si vedano anche, a tale proposito, le sentenze n. 501/1988 e n. 96/1991). Dall’autorevole parere della corte costituzionale possono derivare anche altre conseguenze di illegittimità: quella della mancata valorizzazione dei contributi versati e quella dell’imposizione retroattiva della regola. Questioni, non è escluso, che apriranno un contenzioso dagli esiti incerti.
ItaliaOggi – 15 gennaio 2015