Votati due emendamenti all’articolo 1. Inserito l’articolo 1-bis in cui si ribadisce l’autonomia della responsabilità del medico e la necessità che le norme si adeguino a questa
E’ stata avviata ieri in commissione Affari sociali alla Camera la votazione degli emendamenti all’ultimo testo unificato del Ddl «Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A».
Per ora sono stati votati solo quelli relativi all’articolo 1 con l’inserimento tra le organizzazioni da coinvolgere da parte delle Regioni al governo delle attività cliniche delle associazioni del terzo settore (emendamento a firma Nunzio Francesco Testa, Paola Binetti, Udc) e l’inserimento di un nuovo articolo 1-bis in cui si ribadisce l’autonomia della responsabilità del medico e la necessità che le norme si adeguino a questa (emendamento a firma Anna Margherita Miotto, Pd).
Questo il testo dell’articolo 1 del Ddl in cui sono stati inseriti gli emendamenti approvati (in maiuscolo):
Art. 1.
(Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche).
1.Il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge, nonché dei princìpi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Il governo delle attività cliniche delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, nonché delle aziende di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come da ultimo modificato dall’articolo 2 della presente legge. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e per la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale.
3. Il governo delle attività cliniche garantisce, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti del Servizio sanitario nazionale, attraverso l’integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali relativi all’assistenza al cittadino, assicurando il miglioramento continuo della qualità e nel rispetto dei princìpi di equità, di appropriatezza e di universalità nell’accesso ai servizi. A tal fine le regioni prevedono il coinvolgimento dei comuni, attraverso la conferenza dei sindaci, nelle funzioni programmatorie. Le regioni promuovono altresì forme e strumenti di partecipazione democratica nella fase di programmazione delle politiche socio-sanitarie mediante il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei diritti. Le regioni, nel promuovere le forme di partecipazione democratica di cui al precedente periodo, prevedono il coinvolgimento anche delle organizzazioni di volontariato E DELLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DEL TERZO SETTORE.
«ART. 1-BIS.
(AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ DEL MEDICO).
LE ATTIVITÀ MEDICHE E SANITARIE SONO DIRETTE ALLA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI INDIVIDUI E DELLA COLLETTIVITÀ.
TALI ATTIVITÀ SONO EROGATE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ, DIRETTA E NON DELEGABILE, DEI MEDICI, E DEI PROFESSIONISTI SANITARI NELL’AMBITO DELLE PROPRIE SPECIFICHE COMPETENZE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI AD ESSI AFFIDATE E SVOLTE.
LE NORME, EMANATE SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE REGIONALE, CONNESSE ALLE ESIGENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI E DI OGNI ALTRA ATTIVITÀ ESERCITATA DA QUESTI PROFESSIONISTI SI APPLICANO NELL’AMBITO DI TALI PRINCIPI DI AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ.»
Ecco invece i nuovi emendamenti del relatore al provvedimento Di Virgilio, sui quali la Commissione non si è ancora espressa:
ART. 2.
Al comma 1, dopo le parole Collegio di direzione aggiungere le seguenti: ,quale organo dell’Azienda
Emendamento 2. 50.Il Relatore.
ART. 4.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell’analisi comparativa dei curriculum, dei titoli professionali posseduti, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di colloquio, seleziona una terna di candidati formata da coloro che hanno ottenuto i migliori punteggi. Il direttore generale individua il candidato da nominare sulla base della terna predisposta dalla Commissione. Qualora il dirigente a cui è stato conferito l’incarico dovesse lasciarlo o decadere entro 3 anni dalla nomina, si procederà alla sostituzione scegliendo fra gli altri due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Emendamento 4. 50.Il Relatore.
ART. 5.
Al comma 1, dopo le parole agli obiettivi assistenziali aggiungere le seguenti: concordati preventivamente in sede di discussione di budget in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione
Emendamento 5. 50.Il Relatore.
ART. 7.
Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aggiungere le seguenti: «in conformità a quanto disposto dal comma 18 dell’articolo 24 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
Emendamento 7. 50.Il Relatore.
18 gennaio 2012