Con l’anno nuovo cambiano anche i parametri di reddito per beneficiare dell’integrazione al trattamento minimo della pensione. I limiti reddituali che danno più o meno titolo all’aiuto dello stato variano infatti con il variare dell’importo mensile del minimo.
L’integrazione. Il conteggio della pensione in quota retributiva, che ormai riguarda la sola anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011 (la cosiddetta contributiva non prevede integrazioni di sorta), viene effettuato sulla base di due elementi: il numero degli anni di contributi e la cosiddetta retribuzione pensionabile, ossia la media degli stipendi percepiti nell’ultimo periodo di lavoro. La misura del trattamento risulta pari a un 2% della retribuzione pensionabile, per ogni anno di contributi. Quando l’importo, calcolato sulla base della contribuzione effettivamente versata, risulta inferiore a una certa cifra (il minimo stabilito dalla legge), si procede alla cosiddetta integrazione, che rappresenta quindi la differenza, che va a carico dello stato, tra la quota effettivamente maturata e la soglia minima stabilita. Dopo la variazione, le condizioni richieste affinché scatti l’integrazione sono due:
– il richiedente la pensione che non deve avere altri redditi Irpef di importo superiore al doppio del minimo;
– e il reddito complessivo della coppia (pensionato e relativo coniuge) che non deve superare l’importo annuo di quattro volte il minimo.
ItaliaOggi – 2 gennaio 2014